13/05/2019
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019 è stato pubblicato il Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".
Per quanto concerne il settore agricolo si segnalano le principali disposizioni che lo riguardano direttamente o indirettamente
ART. 1 - MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI - (solo per le imprese "a bilancio"): si prevede la proroga della disciplina del super ammortamento per gli investimenti complessivi effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020 e con l'inserimento di un tetto agli investimenti complessivi;
ART. 20 - NUOVA SABATINI - con riferimento ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2, d-l n. 69 del 2013 - l. n. 98 del 2013) i finanziamenti vengono accordati per un valore massimo complessivo che da 2 milioni di euro passa a 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto;
ART. 29 - NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - la disposizione modifica il decreto legislativo n. 185 del 2000 (incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego) ma non interviene sul Capo III del d.lgs. (sviluppo imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale - art. 9 e seguenti); peraltro, detta disposizione potrebbe consentire, in sede di conversione, di intervenire a favore del settore agricolo;
ART. 31 - MARCHI STORICI - viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per il 2020. Le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (l. n. 662 del 1996). La disposizione prevede le modalità per l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale.
ART. 32 - CONTRASTO ALL'ITALIAN SOUNDING E INCENTIVI AL DEPOSITO DI BREVETTI E MARCHI - viene costituito un credito di imposta a favore delle PMI (consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani ivi inclusi quelli agroalimentari) pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti. E' previsto un limite annuale di credito di imposta per soggetto beneficiario pari a 30.000 euro ed un plafond generale annuo pari a 1,5 milioni di euro. Viene inoltre estesa (comma 6) la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione alla tutela dell'italian sounding al fine di combattere la sleale concorrenza alle imprese italiane che investono nella qualità.
ART. 35 - OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE - atteso che la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche (art. 1, commi 125-129 - l. 124 del 2017) non ha ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle disposizioni che non specificano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo a diverse categorie di soggetti, l'art. 35 tende a consentire alle imprese di adempiere correttamente agli obblighi entro i termini previsti:in proposito si richiama il commento a pagina 33 e 34 della relazione governativa e a pagina 74 e 75 della relazione tecnica contenute nel ddl C. 1807.