15/11/2024

Con la riforma della PAC, come è noto, la Commissione ha introdotto la possibilità di produrre vini totalmente o parzialmente dealcolizzati. In Italia, tuttavia, non è ancora possibile produrli per mancanza delle norme attuative che definiscono le procedure produttive ed individuano, in particolare, i soggetti autorizzati e le modalità di gestione dei sottoprodotti.

Recentemente il MASAF ha annunciato, dopo un periodo di stand by, l’emanazione di decreto attuativo che consentirà ai produttori vitivinicoli di dealcolizzare i vini, diversamente da quanto indicato nella bozza di decreto precedente dove la possibilità era data solo alle distillerie. Nel dettaglio il MASAF ha anche indicato di voler porre talune condizioni attuative legate al luogo dove operare la dealcolizzazione. È stato riferito, infatti, che il processo di dealcolizzazione dovrà avvenire esclusivamente negli stabilimenti o nei locali appositamente destinati a ciò, dotati di registro dematerializzato e di licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e nel settore del vino. Gli stabilimenti non dovranno essere annessi o intercomunicanti agli stabilimenti dove si produce o detiene vino o vino aromatizzato. L’altra indicazione riguarda la destinazione della miscela idroalcolica, derivante in particolare dalla dealcolizzazione a membrana, che dovrebbe andare esclusivamente verso la produzione di bioetanolo.

L’attività di dealcolizzazione deve essere preventivamente comunicata all’ICQRF che dovrà essere a conoscenza della data di inizio e di tutte le informazioni utili per eventuali operazioni di controllo. La proposta includerà solo i vini varietali e senza indicazione geografica.

In sede di presentazione abbiamo commentato positivamente la proposta ed abbiamo invitato il MASAF a valutare con attenzione l’obbligo di destinazione dei sottoprodotti della dealcolizzazione esclusivamente a bioetanolo, potrebbe infatti aprirsi un ulteriore sbocco per alcol ad uso alimentare che avrebbe un pregio ed un valore di mercato più elevato.

Da successive interlocuzioni con l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ICQRF, i nostri uffici hanno potuto delineare più chiaramente gli obblighi delle cantine per quanto concerne il luogo dove attuare la dealcolizzazione ricevendo rassicurazione, ancorché informali, sulla non obbligatorietà di avere due stabilimenti distinti ma solo sull’obbligo di tenere almeno fisicamente separati i processi assicurandosi che non ci sia interconnessione tra le due produzioni. Il MASAF non ha distribuito alcun testo e si è riservato di invitare nuovamente più avanti le organizzazioni per una ulteriore e più approfondita valutazione del provvedimento ministeriale. Alcune note sembra ci siano da parte delle distillerie che ritengono di essere state penalizzate dalla nuova impostazione.