14/06/2024

Una delle misure più discusse del DL Agricoltura (decreto-legge 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”) riguarda le limitazioni all’uso del suolo agricolo per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Il comma 1 dell’articolo 5 modifica l'articolo 20 del D.LGS. 199/2021, inserendo un nuovo comma (comma 1-bis) che permette la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole solo nei seguenti casi:

  1. nei siti dove sono stati già installati impianti fotovoltaici a terra limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata (lett. a comma 8 dlgs 199/21);
  2. nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett. c comma 8 dlgs 199/21);
  3. nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali (lett. c bis comma 8 dlgs 199/21);
  4. nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (lett. c bis 1 comma 8 dlgs 199/21);
  5. nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché nelle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2 comma 8 dlgs 199/21);
  6. nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (lett. c ter 3 comma 8 dlgs 199/21).
  7. progetti con impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili (come disciplinate dal dall'articolo 31 del D.LGS. 199/2021);
  8. progetti attuativi del PNRR;
  9. progetti attuativi del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
  10. progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il comma 2 dell’articolo 5 fa salve le iniziative già avviate disponendo che le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del decreto (17.05.2024) siano concluse ai sensi della normativa previgente.

Per quanto sopra indicato, il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra si applica anche su alcune delle aree identificate come idonee dal comma 8 dell’art. 20 del d.lgs 199/21, e di seguito riportate:

  1. siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lett. b comma 8 dlgs 199/21);
  2. aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1 comma 8 dlgs 199/21);
  3. aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. (lett. c quater comma 8 dlgs 199/21).

In relazione a quanto indicato la principale limitazione introdotta dall’art. 5 del dl 63/24 in merito alle aree idonee riguarda le aree classificate agricole di cui al precedente punto 2) e le aree di cui al punto 3). Fermo restando che non è chiara neanche la logica con cui sono stati esclusi i siti oggetto di bonifica dove sicuramente un’alternativa all’uso dei suoli dove non si può coltivare per alcuni anni è proprio l’installazione di impianti fotovoltaici.

Ciò detto in attesa di disporre di ulteriori precisazioni sull’ambito di applicazione del divieto che fa riferimento all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del d.lgs n. 28/11, si può ritenere che la norma non produca effetti né sugli impianti agrivoltaici nè sugli impianti agrivoltaici avanzati (finanziati dal PNRR).

Peraltro occorre sottolineare che le richieste di autorizzazione in corso (che superano ampiamente gli obiettivi al 2030) sono perlopiù relative a progetti con impianti agrivoltaici (basici o sperimentali, visto che la maggior parte delle Regioni autorizza solo questa tipologia di impianti) o fotovoltaici a terra in aree idonee.

In tale contesto uno degli effetti della nuova disposizione è che viene meno proprio la possibilità da parte delle aziende agricole di realizzare piccoli impianti a terra, come invece era premesso in alcune regioni, limitando peraltro la possibilità di installare impianti a terra per soddisfare le necessità di autoconsumo.

Ulteriore considerazione è che trattandosi di un divieto sulle aree agricole, senza alcuna differenziazione tra produttive, marginali o abbandonate, di fatto ha come effetto quello di aumentare la pressione del fotovoltaico sulla parte delle aree agricole identificate come idonee o comunque ammesse al FV nelle diverse forme.

Per tali ragioni Confagricoltura ha presentato delle proposte emendative in sede di conversione in legge del DL allo scopo di consentire alle imprese agricole la possibilità di realizzare piccoli impianti connessi con l’attività agricola.