07/10/2022

A partire da ottobre 2022, per effetto della normativa sui c.d. “extra profitti”, è prevista la prima regolazione delle partite economiche dei corrispettivi relativi al periodo compreso tra febbraio ed agosto 2022 per gli impianti fotovoltaici. Per i mesi a seguire, la regolamentazione avrà luogo, invece, su base mensile.

In sostanza, per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conte Energia non dipendenti dai prezzi di mercato e da impianti di potenza superiore a quella sopra indicata che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 01.01.2010, è previsto un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia. Il meccanismo riguarda la determinazione della differenza tra un prezzo di riferimento convenzionale (pari per il Nord a € 58,00/MWh) ed il prezzo di mercato. Se la differenza è positiva, il GSE la eroga. Viceversa se il prezzo di mercato supera quello convenzionale – quindi la differenza tra il secondo ed il primo è negativa – è il produttore che deve versare la differenza al GSE.

Anche gli imprenditori agricoli, titolari di impianti che abbiano le caratteristiche sopra indicate, sono soggetti alla normativa dettata in materia di “extraprofitti”, la quale, peraltro, è stata estesa, quanto alla sua applicazione, sino al 30.06.2023, rispetto alla scadenza originariamente fissata per il 31.12.2022.

La misura si rivela, tuttavia, estremamente penalizzante per le imprese agricole, ragion per cui è stato promosso un ricorso dinanzi al TAR della Lombardia, avverso il provvedimento emesso da ARERA in attuazione dell’art. 15Bis d.l. 4/2022.

Ad oggi, non è stato stabilito né dal MITE né dall’Autorità di regolamentazione, a che titolo gli imprenditori agricoli verseranno l’importo richiesto al GSE, qualora la differenza sia negativa.

Due sono le ipotesi sul campo.

1) Se la trattenuta ha natura di contributo – è questi la tesi maggioritaria – gli imprenditori agricoli non solo non potranno dedurne il costo, bensì saranno costretti a versare le imposte sul prezzo integrale dell’energia, da loro percepito. In questo modo, il danno economico sarebbe duplice.

2) Di contro, se l’importo versato al GSE fosse qualificato sotto forma di minor prezzo di vendita, sarebbe possibile emettere una nota di credito a riduzione dei ricavi già conseguiti, con possibilità di ottenere un calcolo delle imposte su quanto effettivamente percepito. Sebbene più tutelativa, quest’ultima soluzione sconta un evidente limite: l’emissione di una nota di credito non è generalmente consentita, potendo avere luogo solo quando l’operazione viene meno in tutto o in parte.

Non resta che attendere, da un lato, i chiarimenti di ARERA e dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro, la pronuncia del TAR, che in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe porre fine alla misura in commento.