15/07/2022

Il Consiglio regionale della Regione del Veneto, nella seduta del 12 luglio, ha approvato la legge che dovrebbe regolamentare l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole e nelle altre aree. La Regione, si legge nell’introduzione al testo della legge, intende perseguire la transizione energetica prevista dalle disposizioni nazionali e comunitarie, ma nello stesso tempo intende anche preservare il suolo agricolo, in quanto risorsa limitata e non rinnovabile. Con questa legge vengono perciò individuate aree meno idonee ed aree più idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Entrando nel merito della legge, che sarà pubblicata nel BUR nei prossimi giorni, all’inizio si distinguono gli impianti fotovoltaici in tre categorie:

1)   con moduli fotovoltaici posizionati a terra;

2)   impianti agro-voltaici con moduli elevati da terra per consentire la coltivazione;

3)   impianto flottante o galleggiante.

Più avanti il il testo normativo indica anzitutto le aree meno idonee (aree con indicatori di presuntiva non idoneità) alla realizzazione di impianti fotovoltaici, individuandole tra quelle particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio e classificandole in tre categorie:

  1. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio (es. siti inseriti nella lista mondiale dell’UNESCO; aree ricomprese nei programmi “L’uomo e la biosfera”; zone all’interno di coni visuali su emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica; Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati; aree e beni di notevole interesse culturale; aree individuate dal Piano paesaggistico regionale; altre aree tutelate, ecc..);
  2. Ambiente (es. zone umide di importanza internazionale; aree incluse nella Rete Natura 2000; aree naturali protette; aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità; aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico; geositi);
  3. Agricoltura (aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità quali biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate; paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico; sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO; aree agricole di pregio). Le aree agricole di pregio dovranno essere individuate dalle province e dalla città metropolitana di Venezia entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Viene quindi precisato che nelle zone agricole gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW possono essere realizzati solo in forma di impianto agro-voltaico. C’è però la possibilità di realizzare un impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra (non agri-voltaico) mediante l’asservimento di una superficie di terreno agricolo almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, insistente sullo stesso territorio provinciale o di province contermini. Gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, sia con moduli fotovoltaici posizionati a terra che agro-voltaico, non richiedono l’asservimento di altra superficie.

Inoltre, la realizzazione nelle zone agricole di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell’autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati possono derogare ad alcuni indicatori di non idoneità di carattere agricolo qualora vengano rispettate certe prescrizioni.

Per quanto riguarda le aree con indicatori di idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici, la legge indica i seguenti siti: le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse; i terreni agricoli abbandonati o incolti da almeno cinque anni; le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità; le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; le aree già interessate da processi di urbanizzazione; i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia.