01/09/2023

La legge regionale 9 agosto 2022 n. 21 (modificata dalla L.R. 9 dicembre 1993 n. 50) – “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” all’art. art. 27 (commi 3 bis e il 3 ter) introduce precisi divieti alla caccia praticata nelle vicinanze di impianti di vigneti e oliveti dotati di strutture di irrigazione fuori terra.

In particolare la norma dispone che “Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e oliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.” Inoltre è anche previsto che “Il divieto … non concerne i terreni preventivamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definire dalla Giunta regionale.”

Di fatto il divieto di sparo con fucile a canna liscia vige solo nel caso in cui il proprietario abbia delimitato l’appezzamento con apposite tabelle. Va precisato che la modifica approvata dal Consiglio regionale vieta lo sparo all’interno e all’esterno dei vigneti e uliveti dotati di specifici impianti irrigui, purché tabellati, ma non impedisce l’esercizio venatorio che resta possibile dopo l’avvenuta raccolta del prodotto.