29/11/2019
Domenica 15 dicembre si svolgeranno l’elezioni dei consorzi di bonifica di tutto il Veneto. Per ogni consorzio verranno eletti 20 componenti dell’assemblea che amministra il consorzio.
Chi ha diritto di voto?
I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, quelli obbligati al pagamento dei contributi consortili e anche quelli che sono esentati dal pagamento perché inferiore alla somma minima fissata dalla Regione.
I proprietari possono votare e candidarsi nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in base al proprio complessivo carico contributivo.
Casi particolari: le comunioni di beni
Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario (che è anche quello che provvede al pagamento dei contributi consortili); la maggioranza degli intestatari possono individuare un altro votante fra i comproprietari.
Ad esempio: nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal primo intestatario; nel caso di una comunione costituita da 5 comproprietari, è necessario che la nomina di uno di essi venga sottoscritta da 3 intestatari.
La modifica verrà registrata nel catasto consortile, pertanto il pagamento dei contributi della comunione sarà in capo alla comproprietario indicato.
Si devono utilizzare i modelli appositi, firmati e con i documenti d’identità dei firmatari.
Attenzione: affinché la modifica dell’intestatario della comunione sia valida anche ai fini del diritto di voto passivo (cioè affinché quella persona possa candidarsi nelle elezioni) è necessario presentarla sempre entro l’8 ottobre, in tal modo potrà essere registrata nell’elenco definitivo.
Se invece la comunicazione viene presentata dopo l’8 ottobre ed entro il 5 dicembre avrà valore solo per il voto attivo (il nuovo intestatario della posizione potrà votare ma non essere candidato).
Casi particolari: le successioni
Può capitare che nel catasto consortile figuri ancora la posizione di una persona deceduta.
Se si tratta di una posizione individuale (non del primo intestatario di una comunione) occorre presentare al consorzio entro l’8 ottobre la denuncia di successione chiusa.
In caso di decesso del primo intestatario di una comunione, il diritto di voto viene esercitato dal secondo intestatario. Quest’ultimo dovrà inviare al Consorzio di bonifica, mediante raccomandata AR o raccomandata a mano o pec, il certificato di morte, o documentazione equipollente, entro il 5 dicembre 2019. Se si vuole che la correzione sia valida anche per l’esercizio del diritto di voto passivo (possibilità di essere candidato) occorre presentarla entro l’8 ottobre.
Casi particolari: le società
Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo (votare) e passivo (candidarsi) viene esercitato dai rispettivi rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto. Per la sola espressione del voto il rappresentante di una società può delegare un terzo, anche non consorziato. È questo l’unico caso nel quale il voto può essere espresso per delega. Quindi il rappresentante di una società può delegare il diritto di voto attivo (votare) ma non quello passivo (la possibilità di essere candidato). La delega per il voto deve essere presentata con il modulo apposito e con i documenti giustificativi con raccomandata AR, a mano o Pec, entro il 5 dicembre 2019. La persona che è stata delegata può portare una sola delega.
Nell'area download tutti i documenti necessari: http://agriro.nqcontent.it/area-modulistica/area-tecnicoeconomica/