04/02/2022
Nella seduta del 19/01/2022, il Consiglio Regionale del Veneto, a larga maggioranza, ha approvato il disegno di legge relativo al nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) 2022-2027.
Pubblicato il 01/02/2022 nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) il nuovo PFVR – L.R. 2/2022 – presenta alcune significative novità che interessano il settore agricolo:
1) L’ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI SOTTRAZIONE DEL FONDO
La prima fondamentale novità riguarda l’estensione del termine, entro il quale gli interessati possono chiedere la sottrazione del loro fondo dall’esercizio dell’attività venatoria.
Mentre a livello nazionale il termine è di trenta giorni, il Regolamento di attuazione del nuovo PFVR prevede che la relativa richiesta debba essere proposta entro sessanta giorni dalla futura pubblicazione sul BUR del provvedimento con cui la Giunta Regionale darà attuazione al PFVR.
Si ricorda che la richiesta può essere presentata sia dal proprietario sia dal conduttore del fondo e deve essere indirizzata alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatorio, affinché sia istruita e decisa entro il termine finale del 31.07.2022.
2) IL CONTENUTO DELLA RICHIESTA
La richiesta, per escludere il proprio terreno dall’esercizio dell’attività venatoria, deve essere obbligatoriamente motivata.
La motivazione non è di per sé sufficiente. Il nuovo PFVR impone di allegare alla richiesta:
il titolo di disponibilità del fondo;
l’elenco dei mappali interessati con rappresentazione cartografica in formato idoneo;
una relazione tecnica che indichi:
le colture agricole specializzate in atto al momento della domanda e quelle condotte nell’anno precedente;
le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali;
le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica;
gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in modo da giustificare la sottrazione del fondo dall’attività venatoria.
Nel caso in cui la richiesta sia presentata nell’ambito di attività connesse, come l’agriturismo, il turismo rurale, le fattorie didattiche o sociali, è necessario allegare anche il riferimento della relativa autorizzazione amministrativa, nonché il programma delle attività che si ritiene possano essere danneggiate o disturbate dall’attività venatoria.
Da notare come non sia più previsto, rispetto alla versione originaria del disegno di legge, che la relazione tecnica debba essere certificata da un tecnico competente.
In ogni caso, il territorio agro-silvo-pastorale provinciale sottratto non potrà eccedere l’1% e sarà soggetto a controllo periodico, oltre a specifici obblighi di segnalazione, in capo al richiedente, della cessazione della situazione che aveva giustificato l’originaria sottrazione.
3) I FONDI CHIUSI
La possibilità di chiedere, alle condizioni sopra indicate, la sottrazione del proprio fondo dall’esercizio dell’attività venatoria, non tocca né altera l’esistenza dei c.d. fondi chiusi, già previsti, a livello nazionale, dalla legge 157/1992. L’art. 15, comma VIII, prevede un divieto di esercitare l’attività venatoria “nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno 3 metri”. In sostanza si tratta o di fondi naturalmente interclusi o per i quali il proprietario ha già esercitato il c.d. ius excludendi omnes alios.
A tal fine, l’art. 27 L.R. 50/1993, non toccato, peraltro, dal nuovo PFVR, impone un obbligo specifico di notifica entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del piano, ergo entro il 02.04.2022.
Si ricorda che la notifica deve essere inviata alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con l’indicazione dell’estensione del fondo ed allegando una planimetria in scale 1:5.000.
Si ricorda che, in base anche alla norma regionale, la notifica deve riguardare sia i fondi chiusi esistenti sia quelli istituiti successivamente.
4) IL RINVENIMENTO DI CARCASSE O DI ANIMALI FERITI
Capita, nello svolgimento di attività agricola o di silvicoltura, di rinvenire capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà. Il nuovo PFVR prevede espressamente di segnalare tale ritrovamento al Centro regionale di recupero o alle Autorità sanitarie competenti. È anche previsto che tale segnalazione debba essere fatta entro 24 ore da quando l’animale è trovato.
5) LE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
Il Regolamento di attuazione prevede possano essere costituite Aziende Agri-Turistico-Venatorie
per fornire alle imprese agricole, che operino preferibilmente in un’area svantaggiata, una fonte reddituale integrativa dallo svolgimento di attività venatoria.
L’avvio di tale tipo di azienda è subordinato al rilascio di apposita concessione regionale.
6) I DANNI DA FAUNA
Il nuovo PFVR contiene, in uno dei suoi tanti allegati, anche una significativa precisazione in merito ai danni provocati da fauna selvatica. È previsto quanto al sostegno economico, di dare priorità agli interventi a carattere preventivo.
A ciò si aggiunge l’adozione di un sistema di soglie di contribuzione in funzione dell’entità del danno accertato, con il limite delle somme erogabili per ciascuna annualità nell’ambito della somma stanziata per ciascun esercizio.
In sostanza, il contributo viene calcolato:
a) applicando la riduzione tabellare espressamente prevista;
b) mediante una possibile ulteriore riduzione basata sul rapporto tra somme da erogare e somme disponibili a seguito di stanziamento.