06/05/2022

Con questo decreto legislativo, l’Italia ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva Comunitaria sulle pratiche commerciali sleali, intervenendo così nelle relazioni tra acquirente e fornitore di prodotti agricoli e alimentari, indipendentemente dalla loro dimensione e definendo come queste relazioni debbano essere intrattenute, in maniera da contrastare ed evitare pratiche commerciali sleali.
Con il Decreto 198 si abroga il precedente articolo 62 del D.L. 27/2012 che aveva regolamentato le relazioni commerciali fino ad ora. Pertanto diventano inutili le annotazioni sui documenti fiscali che richiamavano l’applicazione al citato articolo 62.
Il decreto 198 trova applicazione in tutte le operazioni di cessione di un prodotto agricolo (o alimentare) tra un fornitore e un acquirente. Sono escluse le cessioni concluse con un consumatore finale, quelle con contestuale cessione del bene e pagamento del prezzo pattuito e i conferimenti da parte del produttore agricolo a cooperative o organizzazione dei produttori di cui sia socio.
Cardine dell’intero sistema è la previsione che tutti i contratti di cessione (anche quelli tra produttori agricoli) debbano essere conclusi obbligatoriamente in forma scritta, prima della consegna dei prodotti. Il contratto deve definire: la durata dello stesso, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Per quanto riguarda il prezzo di cessione, lo stesso può essere fisso (ossia quantificato fin dalla sottoscrizione del contratto) o determinabile in un momento successivo sulla base di criteri stabiliti nel contratto. Così come l’art.62, anche il Decreto 198 prevede tempi rigidi di pagamento. Anzi, il decreto individua come pratica sleale e quindi vietata (e perseguibile dal punto di vista sanzionatorio) prevedere ed effettuare il pagamento del corrispettivo oltre un determinato numero di giorni; nel caso di prodotti deperibili, il termine massimo è fissato in 30 giorni a decorrere dalla data di consegna del prodotto o dalla data in cui è stato determinato il prezzo di cessione. Nel caso di beni non deperibili il lasso temporale diviene di 60 giorni, sempre determinati o dalla data di consegna del prodotto o dalla data di fissazione del prezzo.
Si raccomanda quindi alle imprese agricole di verificare, insieme al proprio acquirente, l’effettiva stesura, negli ambiti in cui è previsto, del relativo contratto di vendita e di conservarne copia da esibire in caso di controllo. Le sanzioni sono pesanti in caso di controllo, qualora emergesse la mancanza di contratto scritto e la presenza di pratiche sleali.