05/04/2019
Dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento Ue sull'utilizzo del rame in agricoltura biologica sono arrivati anche i chiarimenti sull'uso da parte del Ministero delle Politiche Agricole.
Nel rispondere ad una richiesta della Regione Emilia Romagna, il Mipaaft ha fornito alcune indicazioni specificando che allo stato attuale sono vigenti contemporaneamente 2 limiti:
- Massimo 28 kg/ha in 7 anni (ai sensi del Reg. UE n. 1981/2018);
- Massimo 6 kg/ha all’anno (ai sensi del Reg. CE n. 889/2008).
Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha.
Ad esempio nel 2019 si potrà usare un massimo di 6 kg/ha purché nel settennio 2019-2025 non si superi complessivamente il limite di 28 kg/ha.
Qualora le Regione o pubblica amministrazione abbiano adottato la deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/anno, prevista dal Reg. (CE) n. 889/2008, l’operatore risulta autorizzato ad utilizzare nel singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha. Tuttavia lo stesso operatore dovrà comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell’arco temporale di 7 anni.
Pertanto, in caso di deroga rilasciata dai medesimi enti, l’operatore potrà utilizzare nell’anno in corso un quantitativo di rame, tenendo conto che:
- non potrà essere superato il massimale di 30 kg/ha nei 5 anni come previsto dal Reg. 889/2008, in considerazione del rame già utilizzato nel quadriennio precedente;
- il quantitativo utilizzato nell’anno in corso dovrà essere scalato dal massimale di 28 kg/ha utilizzabile nei 7 anni (iniziati con l’anno in corso).
Per esempio, in caso di deroga rilasciata per l’anno 2019, qualora l’operatore abbia utilizzato negli anni 2015-2018 22 kg/ha di rame, nel 2019 potrà utilizzare fino a 8 kg/ha. Tuttavia negli anni 2020-2025 il produttore non potrà utilizzare più di 20 kg/ha.
In conclusione, ai sensi della normativa vigente, si ritiene tuttora legalmente ammissibile l’utilizzo di 6 kg/ha di rame nel singolo anno. In caso di deroga risulta possibile anche il superamento dei 6 kg/ha, seppur tale circostanza sia da disincentivare, in quanto rischia di mettere in difficoltà il produttore negli anni successivi dovendo rispettare il vincolo ineludibile di 28 kg/ha complessivi nel settennio. Per tale ragione, il Mipaaft intende chiedere alla Commissione Ue l’eliminazione dall’allegato II del Reg. CE n. 889/2008 della possibilità di derogare dai 6 kg/ha.
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, è auspicabile che gli operatori siano orientati, per quanto possibile, al rispetto del limite di 4 kg/ha nel singolo anno, superandolo solo in caso di forti criticità.