30/05/2021
Il Mipaaf ha inviato la nota interpretativa 238762 del 24/05/2021 sui limiti di presenza contemporanea di acido fosfonico e etilfosfonico nel vino. Si ricorda che la soglia di acido etilfosfonico, nell’ipotesi in cui il residuo di acido fosfonico sia contestuale alla presenza di un residuo di acido etilfosfonico, è di 0,01 mg/kg per tutti i prodotti, trasformati e non trasformati, ad esclusione dei prodotti vitivinicoli. Il DM 10 luglio 2020, n. 7264 stabilisce che per i soli prodotti vitivinicoli, in caso di contestuale presenza di acido fosfonico e di acido etilfosfonico, si applica per quest’ultimo una soglia pari a 0,05 mg/kg per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto alla data del 31 dicembre 2022. Il Mipaaf chiarisce, quindi, che alla data odierna e fino al 31 dicembre 2022, un lotto di vino contaminato non può essere in alcun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
• il residuo di acido fosfonico è ≥ 1,0 mg/kg;
• il residuo di acido etilfosfonico è ≥ 0,05 mg/kg.