04/10/2024

Dal 1° ottobre sono entrate in vigore le misure straordinarie per la qualità dell'aria approvate con Deliberazione della Regione Veneto n. 238 dl 2 marzo 2021, la quale introduce particolari limitazioni nel periodo 1° ottobre - 30 aprile di ogni anno per i settori ritenuti responsabili delle emissioni di PM10 in atmosfera (polveri sottili).

Le misure per il contenimento delle emissioni di particolato atmosferico (PM10) si applicano a tutto il territorio di pianura del Veneto. Sono esclusi i comuni ricadenti nella zona “Prealpi e Alpi” e Zona Fondovalle. Esse vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai bollettini Arpav sulla concentrazione di PM10 nell’aria che verranno emessi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 13.

Ai fini dell’applicazione delle limitazioni i comuni sono suddivisi in tre categorie: Comuni dell’Agglomerato delle città, Comuni al di fuori dell’Agglomerato con più di 10.000 abitanti e Comuni al di fuori dell’Agglomerato con meno di 10.000 abitanti.
Le misure comprendono restrizioni alla circolazione veicolare, alle attività agricole, al riscaldamento domestico e le attività di combustione all’aperto.

Riportiamo la sintesi delle misure.

Circolazione delle autoveicoli - Nei comuni con più di 30.000 abitanti e agglomerati, dal 1 ottobre al 30 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, non si potrà circolare con veicoli privati e commerciali fino a Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina. Limitazione che, in condizioni di livello di allerta ARANCIO e allerta ROSSO, è estesa fino all'euro 2 Benzina e all'euro 5 Diesel.

Nei comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti, sempre dal 1° ottobre al 30 aprile, le limitazioni riguardano i veicoli a Benzina Euro 1 e Diesel fino ad Euro 2. Inoltre per i comuni sopra i 30.000 abitanti è proposta una domenica ecologica al mese. Per un maggiore dettaglio sulle limitazioni alla circolazione consigliamo di prendere visione delle decisioni del Comitato tecnico zonale di ciascuna provincia.

Spandimento liquami - Una delle misure riguardanti il settore dell’agricoltura, applicata nel periodo 1° ottobre- 15 aprile, consiste nel divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta arancio o rossa. Sono comunque ammessi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato. In condizioni normali (non di allerta e per tutto l’anno) l’interramento deve essere effettuato entro 24 ore dallo spargimento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. prati).

Dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno, per lo spargimento dei liquami e assimilati, è quindi necessario consultare il Bollettino Agrometeo-Nitrati di ARPAV oppure più agevolmente è possibile scaricare sul proprio telefono cellulare l'applicazione (APP)  “App ARPAV Agrometeo Nitrati” scaricabile da GOOGLE PLAY sia per Android sia per Iphone.  

Il Bollettino ARPAV riporterà anche i giorni di divieto allo spargimento stagionali previsti dalla direttiva nitrati. I divieti stagionali riguardano gli effluenti zootecnici e anche i fertilizzanti azotati, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Non Vulnerabile ai nitrati.

Per il riscaldamento a biomassa sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 derivante dalla combustione di biomasse per cui, in funzione dell'attivazione dei livelli emergenziali, sarà fatto divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle in caso di allerta VERDE e inferiore alle 4 stelle in caso di allerta superiore al VERDE. Ciò vale nel caso in cui siano presenti impianti di riscaldamento alternativi. In condizione di allerta superiore a VERDE sarà necessario abbassare di 1° C le temperature nelle abitazioni ed edifici pubblici.

Vietato bruciare residui vegetali - Le misure straordinarie per la qualità dell’aria prevedono anche un periodo di divieto di combustione dei residui vegetali (es. potature) a partire dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. Al di fuori di questo periodo di divieto, rimane la possibilità di abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiale vegetale, come riportato all’art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.