04/02/2022
Agrinsieme scrive ai Ministeri della Transizione ecologica e delle politiche agricole. Analoga iniziativa è stata assunta da Confagricoltura Veneto nei confronti della Regione
Il divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato previsto dall'art. 40 del D.M. 25 febbraio 2016 nel periodo invernale risulta ormai non compatibile con gli attuali andamenti climatici della stagione.
Sulla base dell’articolo in questione le Regioni, in relazione a specifiche condizioni pedoclimatiche locali, hanno individuato decorrenze di divieto diverse da quelle fissate dal comma 1 dello stesso articolo (di norma dal primo novembre, fino alla fine di febbraio). Tuttavia, essendo stato contestualmente fissato l’obbligo di divieto continuativo di almeno 60 giorni dal primo dicembre al 31 gennaio, tale possibilità viene limitata solo ad alcune settimane della stagione autunno-invernale.
Tale impostazione si sta rilevando da alcuni anni non adeguata sotto diversi punti di vista.
Da un lato, non permette una corretta gestione dei terreni e della sostanza organica, non essendo corrispondente alle diverse esigenze agronomiche, ad esempio in presenza di prati o cereali autunno vernini, colture ortive e arboree con inerbimenti permanenti, terreni con residui colturali, o per la preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.
Dall’altro, viene lasciata la possibilità di operare in finestre temporali che ormai sono caratterizzate da forti precipitazioni, quindi incompatibili con lo spandimento degli effluenti o del digestato, mentre il divieto assoluto ricade spesso in un periodo caratterizzato da condizioni meteo favorevoli allo spandimento.
Il risultato è che gli stoccaggi hanno raggiunto la loro capacità massima e le aziende si trovano impossibilitate a gestire correttamente questi materiali.
In relazione a quanto specificato, abbiamo chiesto alle amministrazioni di predisporre gli
opportuni adeguamenti tecnici e normativi, a valere già da quest'anno.