19/12/2020

Il 18 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge  n. 172  "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" che indica le misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo: 

  • Salvo quanto disposto dall'art. 1, c. II, del d.l. n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
     
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cd. zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia,
     
  • durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi,
     
  • durante il periodo 24 dicembre – 6 gennaio, restano ferme, per quanto non previsto nel d.l. in parola, le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 2, c. I, d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020,
     
  • la violazione delle misure disposte dal d.l. in parola e di quelle del d.l. n. 158 /2020 viene sanzionata ai sensi dell'art. 4 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, chiusura attività, ecc.), del d.l. n. 19 /2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020.

 La Regiorne Veneto ha emesso l’Ordinanza del 17/12/2020 stabilendo:

  • dopo le 14 il divieto di spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’, o per svolgere attivita’ non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. E’ sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale. Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.
  • che è sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc).
  • che sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
  • che è sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
  • la possibilità di spostarsi da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.
  • la posiibilità di raggiungere la seconda casa. Per i soggetti che si trovano in albergi, seconda casa o simili, il comune di riferimento dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.
  • la possibilità di raggiungere entro le ore 14 i ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.

La Regione Veneto raccomanda fortemente di accedere agli esercizi commerciali e ai servizi del proprio comune di residenza o dimora dopo le 14.

Si allega di seguito:

  • ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 169 del 17 dicembre 2020
  • AUTICERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI
  • DECRETO 172 DEL 18/12/2020

 

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