02/05/2020

Nella serata di domenica 26 aprile il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto una nuova conferenza, in cui sono state illustrate le tappe con cui ci avvieremo verso la fase 2, quella di convivenza con il virus. Le nuove misure introdotte dal decreto avranno validità dal 4 al 17 maggio. Conte ha assicurato che la situazione verrà monitorata regione per regione. Dunque, sebbene alcune restrizioni siano state rimosse o mantenute in versione “light”, il messaggio del Presidente è chiaro: se i contagi dovessero crescere significativamente - e drammaticamente - si potrebbe regredire nuovamente alla fase 1, dovendo così attenersi a nuove misure di contenimento forzato. Ma vediamo cos’è davvero cambiato.
Spostamenti e visite ai congiunti
Nella fase 2, quindi a partire dal 4 maggio, saranno consentite le uscite, purché entro i confini della propria regione, per far visita ai congiunti, rispettando comunque la distanza di sicurezza e indossando sempre i dispositivi anti-contagio. Vietate assolutamente le riunioni di famiglia nonché feste private. Non sarà quindi possibile uscire dalla propria regione a meno che non sussistano comprovate esigenze lavorative, di salute o urgenze, da specificare all’interno dell’autocertificazione. Per congiunti si intende parenti quali genitori, figli, nonni, zii e nipoti, tutti residenti nella medesima regione. Ma da palazzo Chigi arriva la notizia che il concetto di congiunti è esteso anche a compagni/e o fidanzati/e.
Spostamenti tra un comune e l’altro
Nelle prime due settimane della fase due, quindi fino al 18 maggio, sarà possibile spostarsi tra un comune e l’altro solo per 4 motivi: lavoro, salute, stato di necessità e visita ai congiunti. Al momento quindi, in assenza di delibere regionali che lo prevedano (la Liguria ne ha appena emanato uno), non si potrà andare in un altro comune per motivi diversi come ad esempio per fare la spesa.
Spostarsi dalla regione attuale: chi può farlo?
Oltre che per motivi di lavoro, salute o urgenza, potranno uscire dai confini regionali coloro che abbiano la residenza in un'altra regione d'Italia. È, dunque, concesso il ritorno a casa a tutte le persone che, per motivi di studio o lavoro, sono rimaste, fino a ora, in un’altra regione. Questa possibilità è stata estesa anche agli italiani all’estero. Tuttavia, una volta raggiunta la propria dimora, essi dovranno stare in isolamento per 14 giorni.
Parchi, ville e luoghi di dominio pubblico
Dal 4 maggio verranno riaperti parchi e ville, ma la decisione finale spetterà ai sindaci. Questi ultimi, infatti, stabiliranno le condizioni di tali aperture, imponendo, ad esempio, ingressi contingentati per evitare il rischio di assembramenti, oppure limitando o, persino, negando l’accesso a quei luoghi pubblici in cui è complicato, se non impossibile, rispettare le norme di distanziamento sociale. Inoltre, rimane in vigore il divieto assoluto di uscire di casa per tutti coloro che presentino sintomi da infezioni respiratorie o febbre superiore ai 37,5 °C. In questi casi, sarà opportuno rivolgersi immediatamente al proprio medico di famiglia.
Attività fisica e sport
Dal 4 maggio si potrà tornare a fare attività fisica, individualmente e nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Sarà necessario tenere due metri di distanza se si va a correre, mentre per le normali passeggiate ne basterà uno. Gli atleti professionisti e non professionisti, la cui disciplina, però, è riconosciuta dal CONI, potranno allenarsi di nuovo, ma solo se si tratta di attività individuali, rispettando le distanze e sempre a porte chiuse. Per coloro che, invece, praticano sport di squadra, è tutto rimandato al 18 maggio. Rimangono rigorosamente off-limits gli spogliatoi.
Funerali
Nella fase 2 sarà possibile, inoltre, tornare a celebrare i funerali. Anche in questo caso, però, ci sono dei paletti. Alla funzione religiosa, che dovrà avere luogo preferibilmente all’aperto, infatti, potranno prendere parte fino a un massimo di 15 persone, tutte tra parenti stretti del defunto. Questi ultimi saranno tenuti a indossare le mascherine e stare a distanza l’uno dall’altro, evitando contatti ravvicinati.
Ristorazione
Per quanto riguarda la ristorazione, dal 4 maggio sarà consentito l’asporto. Dunque, con le dovute precauzioni e distanze, sarà possibile fare un ordine e andarlo a ritirare di persona. Anche in questo caso, per evitare assembramenti, entrerà un solo cliente alla volta e sarà rigorosamente vietato consumare il cibo sul posto.
Chi potrà tornare a lavorare dal 4 maggio?
Dal 4 maggio riprenderà il lavoro il settore manifatturiero, delle costruzioni e il settore del commercio all’ingrosso. I datori dovranno adeguarsi alle nuove normative e mettere in regola i luoghi di lavoro per tutelare i propri dipendenti e far sì che l’attività si svolga in tutta sicurezza, evitando il rischio di nuovi contagi. I destini di tutte le altre attività dipendono, invece, dall’andamento di queste due settimane. Se dal 4 al 17 maggio la fase 2 funzionerà come sperato, il 18 maggio potranno riaprire i negozi di vendita al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.
Ristoranti, bar, parrucchieri, barbieri e centri estetici dovranno attendere, invece, fino all’1 giugno.
L'uso delle mascherine
Dal 4 maggio sarà obbligatorio su tutto il territorio nazionale l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici così come sui mezzi di trasporto. Non sarà necessario, invece, per i bambini al di sotto dei 6 anni e per coloro che sono affetti da forme di disabilità che impediscono loro l’utilizzo continuativo di questo dispositivo di protezione. 

Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Di seguito le novità principali per il settore agricolo.
Attività consentite
Possono proseguire le attività produttive industriali e commerciali indicate nell’allegato 3.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020 nel rispetto delle disposizioni del decreto 10 aprile 2020.

È consentito lo svolgimento di:
•     attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari; viene anche ulteriormente specificato che resta garantita l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
•     i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (tra cui la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, ambiente, controllo su animali e su merci deperibili, approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, gestione e manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; servizi di protezione ambientale);
•     ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto (in Veneto vale anche per gli agriturismi con ristorazione e già a partire dal 24 aprile);
•     ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (in Veneto vale anche per gli agriturismi con ristorazione e già a partire dal 24 aprile);
•     commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti (anche in esercizi commerciali) (in Veneto già a partire dal 24 aprile);
•     attività di cura e manutenzione del paesaggio nella sua interezza quindi compresa la realizzazione (codice Ateco 81.30);
•     fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura nell'ambito del codice Ateco 28 che è stato riattivato nella sua interezza.
•     il codice 1 viene riportato per la prima volta nella sua interezza includendo anche la caccia e servizi connessi.

Gli esercizi commerciali sono inoltre tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali ed allegato al DPCM.

Scarica il Dpcm 26 aprile