19/09/2020
Il “Decreto Rilancio” istituì un credito d’imposta calcolato in percentuale sulle somme sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, da determinarsi a seguito di domanda da presentarsi entro lo scorso 7 settembre. Come si ricorderà, la misura del credito d’imposta è stata fissata al 60% delle spese ammissibili fino ad un limite massimo, per ciascun beneficiario, pari a 60.000 euro, nel rispetto del limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro, per cui la misura del credito d’imposta concretamente fruibile è stata demandata ad apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Tale provvedimento è stato emanato e la predetta percentuale, scaturente dal rapporto tra il limite complessivo di spesa del finanziamento della misura (200 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti (€ 1.278.578.142), è stata definita nel 15,6423%. Il credito d’imposta è utilizzabile direttamente dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi, oppure può essere compensato con il modello F24, che potrà essere presentato dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento (14 settembre 2020). A tal fine è stato istituito il codice tributo “6917” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione - art. 125 del D.L. n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno 2020.