13/08/2021

Come noto, il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando pertanto uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.

Con Circolare dello scorso 10 agosto il Ministero dell’Interno ha sottolineato l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di dette certificazioni, ponendo un vero e proprio obbligo in capo agli esercenti. Qualora sussista una manifesta incongruenza per quanto riguarda i dati anagrafici contenuti nella certificazione (per quanto riguarda il sesso, l’età, il nome), il gestore è autorizzato a richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento e di fare ricorso alle forze dell’ordine qualora l’avventore si rifiuti di farlo o se si rifiuti di uscire dal locale.

Il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l’utilizzo della app nazionale Verifica C19, che può essere installata su un qualsiasi dispositivo mobile, la quale consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni inquadrando il QR Code della certificazione verde, che può essere esibita sia in formato cartaceo che digitale. Il Ministero dell’Interno puntualizza inoltre che qualora le forze dell’ordine accertino la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore laddove non siano riscontrabili responsabilità anche a carico dell’esercente.

Il possesso del green pass è necessario dallo scorso 6 agosto per poter accedere alle seguenti attività o ambiti:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid
Nel caso in cui la vaccinazione debba essere omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la contrindichino in maniera permanente o temporanea, può essere richiesta una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Covid, al fine di poter accedere ai servizi ed attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 (servizi di ristorazione, musei, piscine, palestre, spettacoli, convegni, ecc.). Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti Covid devono continuare a mantenere le misure di prevenzione (usare la mascherina, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavarsi accuratamente le mani, evitare assembramenti in particolare in luoghi chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro ed i trasporti). Le certificazioni sono rilasciate a titolo gratuito in formato cartaceo dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende dei servizi sanitari regionali e dai medici di medicina generale che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione, e al momento potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021