29/08/2020
E' stata sottoscritta tra ULSS 5 e le Associazioni agricole della provincia di Rovigo Confagricoltura, Coldiretti e CIA una convenzione per promuovere lo sceening degli operai stagionali agricoli in fase di assunzione da parte delle aziende agricole polesane.
L'imprenditore dovrà segnalare il gruppo di operai agricoli in fase di assunzione provenienti dai paesi a rischio e l'ULSS provvederà a venire in azienda per eseguire gli screening di verifica positività al Covid19.
Considerata l’attuale situazione epidemiologica legate a Coronavirus nella regione europea, considerato l’afflusso di lavoratori stranieri in agricoltura per consentire le attività stagionali presso le aziende agricole site nei comuni appartenenti alla Azienda Ulss 5, vista la necessità di tutelare il lavoratore ed il contesto nel quale lo stesso viene ad operare, l’Azienda Ulss 5 Polesana di Rovigo, rappresentata dal direttore generale dr. Fernando Antonio Compostella, conviene di stipulare con le seguenti associazioni:
- Carlo Salvan presidente Coldiretti Rovigo
- Massimo Chiarelli direttore Confagricoltura Rovigo
- Giordano Aglio presidente (Confederazione Italiana Agricoltori) CIA
quanto di seguito riportato:
1) Le associazioni si impegnano, su delega volontaria delle aziende interessate, fatti salvi gli obblighi di legge, a raccogliere e a comunicare in tempo reale i nominativi dei lavoratori stranieri giunti nella Azienda Ulss 5 per i lavori agricoli stagionali, specificando per ciascuno di loro: dati anagrafici (allegando copia del documento di identità), nazionalità, paese di provenienza, data di arrivo in Veneto e tempo di permanenza previsto, domicilio dell’eventuale isolamento (comune, via e numero civico) , numero di telefono raggiungibile (del soggetto o dell’eventuale rappresentante incaricato).
2) L’Azienda Ulss 5 si impegna a prendere in carico i suddetti lavoratori per la sorveglianza attiva prevista dalle normative e circolari vigenti e ad offrire ad ogni lavoratore un primo tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 dopo 48/76 ore dall’arrivo in Veneto. Di conseguenza:
- se il lavoratore proviene da un paese per il quale non è previsto l’isolamento domiciliare dalla normativa nazionale e/o regionale, potrà essere ammesso a lavoro dopo l’esito negativo del tampone;
- se il lavoratore proviene da un paese per il quale è previsto l’isolamento domiciliare dalla normativa nazionale e/o regionale, dovrà comunque rispettare l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ingresso in Italia. Allo scadere del 12° giorno dall’ingresso in Italia, l’Azienda Ulss 5 si impegna ad offrire un secondo tampone che, se negativo, consentirà la riammissione al lavoro in piena sicurezza.
3) L’Azienda Ulss 5 si impegna inoltre ad offrire un tampone di controllo ogni 30 giorni durante il periodo di permanenza nell’ambito del territorio dell’Azienda Ulss stessa ad ogni lavoratore, compresi quelli già residenti in Italia, previa comunicazione dei nominativi.
4) Il monitoraggio mediante tamponi è a carico dell’Azienda Ulss 5, la quale si rende disponibile a predisporre eventuali unità mobili di campionamento per l’esecuzione e la raccolta dei tamponi, da effettuare in località e condizioni da concordare con le associazioni.
Rovigo, 18/08/2020
Ricordiamo a tutti i soci che l’Ordinanza Regionale n. 84 del 13 agosto 2020 introduce ulteriori disposizioni sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Soggetti a rischio particolare obbligati a sottoporsi al tampone
Sono obbligati al saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 (test di biologia molecolare o test diagnostico rapido) o di un test sierologico rapido le persone che hanno soggiornato all'estero (indipendentemente dal Paese) nei 14 giorni precedenti appartenenti alle seguenti categorie: operatori delle strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti; operatori sanitari delle strutture sanitarie; badanti che prestano assistenza domiciliare continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità; lavoratori stagionali del settore agricolo.
Inoltre sono sottoposti a tampone tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un'eccezione all’obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall’estero; tutte le persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre; gruppi target di popolazione, anche legati a rientro dall’estero, che rivestono un particolare interesse epidemiologico per la realtà locale, su valutazione dell’Azienda ULSS.
Non si considerano paesi esteri la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
I soggetti di cui sopra devono comunicare all’Azienda Ulss di riferimento l’ingresso in Veneto e si sottopongono a quarantena immediata se provenienti dai Paesi di cui all’allegato 1 all'ordinanza (vedi punto successivo).
Soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria
Tutte le persone che fanno ingresso o rientro in Veneto con qualsiasi mezzo dai Paesi di cui all’allegato 1) dell'ordinanza (Bulgaria, Romania Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana Kosovo, Montenegro e Serbia Colombia Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco) si sottopongono alla quarantena dall’ingresso in Veneto, salve le ipotesi di esonero previste dal DPCM 7.8.2020.
Altri soggetti con obbligo del test
Tutte le persone che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta devono dare comunicazione dell’avvenuto ingresso in Veneto all’Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque per trasmettere il documento attestante l’esito dell’eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.
Per il DATORE DI LAVORO che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla sanzione di euro 1000 per ciascun lavoratore dipendente. Su questo vigileranno gli SPISAL.
L’ordinanza ha efficacia dal 14 agosto sino al 6 settembre 2020.