06/04/2024

Con l’art. 6 del dl n. 39/2024 sono state introdotte importanti limitazioni al libero utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta connessi alla transizione 4.0. In particolare ci si riferisce ai crediti d’imposta di cui all’art. 1, comma 1057-bis della legge n. 178/2020. Si tratta dei crediti d’imposta maturati sugli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2025 (30 giugno 2026 per i beni “prenotati” entro il 31/12/2025), vale a dire quelli con percentuale di credito pari a 20% del costo. In pratica, a decorrere dall’entrata in vigore della norma (30/03/2024), per poter utilizzare in compensazione detti crediti d’imposta le imprese dovranno preliminarmente effettuare alcuni adempimenti.
Dalla formulazione della norma (che non brilla per chiarezza) gli investimenti 4.0 interessati dai nuovi obblighi e i relativi adempimenti che “liberano” le compensazioni con Mod. F24 sono i seguenti:
A) investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati a decorrere dal 30/03/2024:
1 - obbligo di invio telematico della comunicazione preventiva per esporre l’ammontare complessivo degli investimenti, e la presunta ripartizione negli anni della formazione e dell’utilizzo del relativo credito;
2 - obbligo di invio telematico della comunicazione consuntiva dei dati relativi al completamento degli investimenti di cui al punto 1);
B) investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024: obbligo di invio telematico della comunicazione di completamento dei relativi investimenti;
C) investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati nel 2023: obbligo di invio telematico della comunicazione dei crediti maturati e non ancora fruiti.
Le comunicazioni di cui sopra sono effettuate sulla base del Modello MISE (decreto direttoriale 06/10/2021) opportunamente modificato per lo scopo.
Considerato però che il Modello MISE “modificato”, aggiornato anche per quel che riguarda le modalità e i termini di invio, non è stato ancora pubblicato è opportuno che, in assenza di prese di posizione ufficiali di segno opposto, si sospenda prudenzialmente la compensazione dei succitati crediti.