24/04/2020

Come disposto dall'art. 18 del dl n. 23/2020 (il cosiddetto “decreto liquidità”), per le imprese e i professionisti con il domicilio fiscale nel territorio dello Stato che, in conseguenza della situazione di crisi economica generata dall'emergenza Covid-19 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel mese di maggio 2020 relativamente:
a) alle ritenute IRPeF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e alle ritenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all’IVA;
c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Per le imprese e i professionisti con un monte ricavi 2019 superiore a 50 milioni di euro le sospensioni di cui sopra si applicano solamente in caso di contrazioni del fatturato di almeno il 50%.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in una soluzione unica entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.