12/06/2020

Il Decreto Rilancio, all'art. 28, ha previsto un credito di imposta per i canoni di affitto degli immobili diversi dalle abitazioni. I soggetti che ne possono beneficiare sono tutti coloro che esercitano un'attività di impresa – anche agricola - o professione, con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro (per le imprese agrituristiche non c'è questo limite di ricavi). L'importo del credito è pari al 60% del canone di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e per beneficiarne è necessario aver subito un calo del fatturato di almeno il 50%, confrontando i mesi interessati dal credito dell'anno 2020 con i medesimi dell'anno precedente.

Ad una prima lettura della norma, sembrava che le imprese agricole fossero escluse da questo credito, perché fiscalmente non hanno reddito di impresa, bensì reddito catastale. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno scorso, illustrativa del credito, sembra aver adottato un'interpretazione estensiva, ed ha incluso tra i beneficiari anche le imprese agricole individuali e le società semplici. Con riferimento al settore agricolo, rimangono comunque ancora alcuni aspetti da chiarire: ad esempio, per gli affitti di fondi rustici il canone raramente viene pagato con cadenza mensile; tuttavia, la norma richiede espressamente che il credito sia commisurato all'importo effettivamente versato nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione nel modello di pagamento F24 (con il codice 6920).