31/07/2021

’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti risposte in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0. Ricordiamo che si tratta del credito spettante a tutte le imprese a fronte dell’acquisto in proprietà o in leasing di beni strumentali nuovi, e che è pari al 10% del costo (o 50% nel caso di beni ad alto contenuto tecnologico), da utilizzare in compensazione nel modello di pagamento F24.

Di seguito riportiamo un riassunto di alcune delle risposte fornite dall’Agenzia, segnalando che in gran parte sono state accolte le richieste formulate da Confagricoltura, in particolare sulla trasferibilità del credito dalle società ai propri soci e sulla possibilità di utilizzarlo anche dopo il triennio di riferimento.

  1. Trasferibilità del credito dalle società ai propri soci. È possibile attribuire ai soci di società di persone il credito per investimenti effettuati dalla società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili; nella dichiarazione dei redditi della società si dovrà evidenziare la ripartizione, indicando l’ammontare spettante ai soci, i quali dovranno a sua volta acquisirlo nella propria dichiarazione per poterlo poi utilizzare in compensazione. Va tenuto conto che in ciascun anno la parte di credito attribuita ai soci, incrementata di quella eventualmente utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.
  2. L’utilizzo in “avanti” del credito d’imposta negli anni successivi anche oltre il triennio di riferimento. Nel caso in cui la quota annuale, in tutto o in parte, non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo.
  3. Trasferimento del credito nel caso di conferimento d’azienda e di altre operazioni straordinarie e di successione per morte dell’imprenditore. In presenza di operazioni straordinarie (ad esempio trasformazione da ditta individuale a società), se è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, il ricevente continuerà a fruire del credito maturato in capo al cedente, secondo le regole originarie. Allo stesso modo, il credito può essere trasferito agli eredi dell’impresa individuale, purché proseguano l’attività.
  4. “Ritardo” nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento). Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione e beneficiare del credito di imposta “in misura piena”.