04/07/2019

Ritorniamo sull'argomento della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, già trattato nelle recenti newsletter, in quanto sono state introdotte alcune novità con la circolare del 29/6/2019 dell'Agenzia delle Entrate e in sede di conversione in Legge del Decreto Crescita. Rimane confermato che l'obbligo è entrato in vigore già dal 1° luglio scorso per le imprese con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro (l'importo da considerare è quello complessivo dell'azienda, comprendente tutte le attività svolte). Per le altre imprese, decorre invece dal 1° gennaio 2020.

Sono al momento esclusi i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (detrazione sulla base delle percentuali di compensazione) ed il regime IVA di esonero, in quanto già esonerati dall'emissione degli scontrini/ricevute fiscali per le vendite dei prodotti agricoli ai privati.

È ora stabilito (art. 12-quinquies del Decreto Crescita) che i dati giornalieri vanno trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Per il semestre luglio-dicembre 2019 non si applicano sanzioni qualora la trasmissione avvenga entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione, purché la liquidazione periodica IVA sia correttamente determinata.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltro disposto, per venire incontro alle difficoltà operative di questa prima fase, che coloro che non hanno la disponibilità di un registratore telematico possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (verrà emanato un Provvedimento che individuerà le modalità telematiche); questi soggetti, quindi – fino al momento di attivazione del registratore telematico ma non oltre il 31/12/2019 – continueranno a rilasciare ai clienti gli scontrini tradizionali e a memorizzare i corrispettivi giornalieri mediante ricevute fiscali o con i registratori di cassa già in uso.

È previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto / adattamento del registratore di cassa, pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, da utilizzare mediante compensazione nel modello F24; per beneficiarne è necessario effettuare il pagamento con modalità tracciabili.