26/07/2024

Come noto, il Decreto Legislativo n. 99 del 2004 ha introdotto la figura della “società agricola IAP”, che può beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali spettanti alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale IAP o coltivatore diretto CD (esempio: esenzione IMU, imposte ridotte in caso di acquisto terreni ecc.). Per poter avere detta qualifica, la società deve rispettare i seguenti requisiti:

-          nella denominazione/ragione sociale deve essere indicata la dicitura “società agricola”;

-          deve avere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile;

-          nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di IAP (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);

-          nel caso di società di capitali o cooperative, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP.

Sul concetto di esercizio esclusivo delle attività agricole si è sviluppato un acceso dibattito, e sono state emesse diverse sentenze, anche recentemente. Riteniamo quindi utile ritornare sull’argomento.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 50/E del 2010, ha indicato che il requisito dell’esclusività delle attività agricole viene meno in caso di possesso di partecipazioni in altre società, salvo che sussistano le seguenti condizioni: la partecipata sia anch’essa una società agricola che svolge esclusivamente le attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, e i dividendi da tali partecipazioni siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole. È stata anche introdotta un’ulteriore disposizione, che stabilisce che non costituiscono perdita del requisito dell'esercizio esclusivo: la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, di terreni e di fabbricati strumentali, purché i relativi ricavi non superino il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con la recente sentenza n. 633 del 3 luglio scorso, stabilisce che la detenzione di partecipazioni in società “non agricole” è in grado di inficiare l’esclusività agricola dell’oggetto sociale, a prescindere dal fatto che si tratti di partecipazioni minoritarie e strumentali all’esercizio dell’attività agricola principale. Secondo i Giudici, non è consentito ampliare l'ambito delle "attività" che non causano la perdita del requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole, oltre a quelle esplicitamente elencate nelle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 99 del 2004. Si tratta di un’interpretazione piuttosto restrittiva, che suscita opinioni discordanti anche all’interno della Giurisprudenza stessa.

Si raccomanda, pertanto, di porre particolare attenzione nella descrizione dell’oggetto sociale negli statuti delle società agricole e anche nelle attività che durante il corso della vita societaria vengono poste in essere concretamente, al fine di evitare possibili contestazioni e lunghi contenziosi, dall’esito anche imprevedibile.