08/03/2020
Con la circolare n. 3 del 21/2/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Come è noto, le imprese obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi, al posto dello scontrino/ricevuta fiscale, devono rilasciare al cliente privato il “documento commerciale”, che serve a rappresentare l’operazione anche ai fini commerciali. Descrizione del bene/servizio: una delle questioni più dibattute è la descrizione del servizio prestato / bene ceduto da inserire in tale documento. Nella circolare n. 3/2020 l’Agenzia precisa che la descrizione è un elemento obbligatorio, ma può anche essere sintetica. Ad esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione “primo, secondo, dolce” o “pasto completo”. Mancato pagamento: nel caso di cessione di beni, senza che sia stato effettuato il pagamento, occorre procedere nel seguente modo: si emette un documento commerciale, evidenziando che il corrispettivo non è stato riscosso al momento della cessione del bene, ed entro 12 giorni va trasmesso il corrispettivo telematico; al momento del pagamento non è necessario generare un nuovo documento commerciale; il venditore potrà rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento con una semplice ricevuta o direttamente sul documento commerciale già emesso, mediante l’annotazione “pagato”. Invece, nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza il pagamento del corrispettivo, il prestatore deve: emettere un documento commerciale, evidenziando il corrispettivo non riscosso, al momento di ultimazione della prestazione; generare un nuovo documento commerciale al momento del pagamento, richiamando gli elementi identificativi di quello precedente. Reso e annullo: È importante che ci sia la prova della correlazione tra la restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ed i documenti provanti l’acquisto originario. Pertanto, va indicato il codice identificativo del documento commerciale attestante l’operazione originaria. Qualora questo non sia possibile, in alternativa, si deve ricorrere ad altre modalità, quali ad esempio l’indicazione della ricevuta del POS.