22/12/2019
Ricordiamo che dal prossimo 1° gennaio si dovranno osservare le nuove regole per la certificazione delle cessioni effettuate verso consumatori finali, per cui scontrini o ricevute fiscali cartacei spariranno e verranno sostituiti dallo scontrino telematico, che imporrà la memorizzazione elettronica dei dati e la loro trasmissione giornaliera in modalità telematica all’Agenzia delle entrate. Queste regole sono già in vigore dal 1° luglio scorso per coloro che hanno un volume di affari superiore a 400.000 euro.
Finora le imprese agricole che effettuano la vendita al dettaglio dei propri prodotti devono registrare gli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi. Se l’impresa agricola applica il regime speciale Iva agricolo non c’è l’obbligo di certificare al cliente il corrispettivo incassato, mentre le imprese che applicano il regime normale Iva devono rilasciare scontrino oppure ricevuta fiscale, ovvero la fattura quando richiesta dal cliente. Dal 1° gennaio 2020, mentre non cambia nulla per gli agricoltori in regime speciale Iva, coloro che applicano il regime normale Iva avranno invece l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi incassati.
Al cliente andrà rilasciato un documento commerciale, cartaceo oppure trasmesso con modalità elettroniche, che non ha validità ai fini fiscali, ma servirà per eventuali resi, garanzie ecc. oppure valido fiscalmente per l’eventuale deduzione della spesa da parte dell’acquirente se integrato con il codice fiscale.