15/11/2024

Come di consueto, entro il prossimo 30 novembre (quest’anno entro il 2 dicembre, in quanto il 30 cade di sabato) deve essere versata la seconda o unica rata di acconto delle imposte per l’anno in corso derivanti dalla dichiarazione dei redditi, relativamente a: Irpef e addizionale comunale, Irap. cedolare secca, imposte sostitutive per i contribuenti forfettari, contributi INPS gestione separata e eccedenti il minimale per artigiani e commercianti.

I codici tributo da utilizzare sono: 4034 per Irpef, 3813 per Irap, 1841 cedolare secca, 1791 contribuenti forfettari. Non è possibile rateizzare detti versamenti. Si ricorda inoltre che, per poter utilizzare in compensazione eventuali crediti spettanti, il modello di pagamento F24 deve essere presentato con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non è tuttavia possibile avvalersi della compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo scadute e non oggetto di rateizzazione o sospensione.

In caso di mancato o insufficiente versamento, la sanzione è ora pari al 25% (fino al 31 agosto era il 30%). E’ possibile sanare l’irregolarità avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, che consiste nel versare spontaneamente la sanzione ridotta, in misura commisurata ai giorni di ritardo, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale.