26/05/2023
Il prossimo 16 giugno scade il versamento della prima rata dell’acconto IMU per l’anno 2023, pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, calcolato con le aliquote e le detrazioni del 2022. Il saldo dovrà essere poi versato entro il 16 dicembre, applicando le aliquote deliberate dal Comune per il 2023.
I soggetti tenuti al pagamento sono proprietari e titolari di usufrutto, uso, abitazione, su terreni agricoli ed edificabili, e fabbricati, compresi quelli rurali ad uso strumentale. È esente l’abitazione principale, qualora non sia “di lusso” (categorie A1, A8, A9). Sono inoltre esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole IAP) e quelli situati nelle zone considerate di montagna o collina (ad esempio, i Comuni di Monselice, Teolo, Torreglia, Vo’, Rovolon, Battaglia Terme, Montegrotto, Galzignano, Lozzo, Baone, Arquà Petrarca, Cinto Euganeo). L’esenzione vale anche per agricoltori pensionati che mantengono l’iscrizione alla previdenza agricola e per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero attrezzi o animali, magazzini ecc.) sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il Comune può ridurre o azzerare. L’imposta è ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e, al sussistere di particolari condizioni, anche per quelli concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado.
Per il pagamento, deve essere utilizzato il modello F24, e si può compensare con eventuali crediti disponibili. Il codice tributo per i terreni è il 3914, per le aree edificabili è il 3916 e per gli altri fabbricati il 3918. In caso di tardivo o omesso versamento è prevista una sanzione del 30%, con possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.