02/02/2024
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2024 il credito d’imposta previsto dalla Legge Finanziaria 2021 spetta esclusivamente per i beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”, individuati dalle Tabelle A e B, allegate alla Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). Per i beni “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle citate Tabelle, l’agevolazione si è esaurita con gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 o che sono stati “prenotati” entro il 31.12.2022 (con ordine al fornitore ed acconto almeno pari al 20%) ed effettuati poi entro il 30.11.2023.
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A
Importo dell’investimento | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) |
Fino a € 2.500.000
| 20% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
10% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
5% |
| limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B
Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058 | Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis |
20% |
15% |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione con il modello F24 in 3 rate a decorrere dall’anno di interconnessione. Qualora il credito non venga esaurito in 3 anni è possibile utilizzarlo anche successivamente.
Si ricorda che la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo è comprovato dalla disponibilità del DURC che deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.
Inoltre, è necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento utilizzando la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”
E’ inoltre necessario disporre di una perizia asseverata, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.