08/04/2022

In sede di conversione del D.L. n. 228/2021 c.d. “Milleproroghe” è stata disposta la proroga dei versamenti delle imposte per i soggetti che svolgono l’attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana.

La norma, proposta da Confagricoltura, prevede che “per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, e all’imposta sul valore aggiunto

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, relativamente all’ambito territoriale di applicazione della sospensione, che possono beneficiare della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che, alla data di inizio alla data del 01/01/2022, hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria. Per sede operativa si intende il luogo adibito all’esercizio delle attività di allevamento.

Potranno fruire dell’agevolazione quei soggetti che, al 01/01/2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa in uno dei comuni rientranti in una “zona infetta” istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana, oppure che svolgono attività di allevamento avicunicolo con sede operativa in una “zona di ulteriore restrizione” (ZUR) istituita per contenere la diffusione dell’influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti.

Non possono, invece, beneficiare dell’agevolazione i soggetti la cui sede operativa sia situata in un comune in cui, alla data del 01/01/2022, sia cessata l’efficacia delle restrizioni dovute alle emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana. La proroga dei versamenti può trovare applicazione anche se le restrizioni sono disposte in data successiva all’01/01/2022, ma solo con riferimento ai versamenti che scadono tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 /06/2022.

In ordine all’individuazione soggettiva degli aventi diritto, si precisa che rientrano nella sospensione coloro che svolgono le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo come, ad esempio, i soggetti che esercitano le attività di cui ai codici Ateco 01.47.00 “Allevamento di pollame”, 01.49.10 “Allevamento di conigli” e 01.46.00 “Allevamento di suini”. L’attività di allevamento, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (imprese individuali, società di persone, ecc.), deve essere svolta in via non marginale, rispetto all’attività complessivamente svolta, ove per tale può considerarsi l’attività da cui si generi un volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni, non inferiore al 10 per cento di quello complessivo. 

La sospensione opera, fino al 31 luglio 2022 per i suddetti versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

Sempre a norma dell’art. 3, c. 6 quater del D.L. “Milleproroghe”, i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022 ovvero in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

Eventuali versamenti già effettuati, prima dell’entrata in vigore della proroga, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, non potranno essere oggetto di rimborso.