03/03/2023

La Legge di bilancio per l’anno 2023 (legge n. 197/2022 art. 1, c. 222-230) ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro (cd. rottamazione quater). Il termine del 31 marzo è stato successivamente spostato dalla legge di conversione del cd. decreto milleproroghe (legge n. 14/2023) al 30 aprile 2023.

La norma ha previsto inoltre che

  • fino al 30 aprile 2023 (già 31 marzo) è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio”;
  • restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Poiché l’annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo riguarda, come detto, anche quelli vantati dagli enti previdenziali, è utile fornire alcune indicazioni riguardo ai riflessi che tale operazione potrebbe determinare sulla posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali), ai quali non si applica il criterio dell’automaticità della prestazione.

Sussiste infatti il rischio che, in caso di annullamento d’ufficio della cartella, questi lavoratori rimangano privi di copertura assicurativa per i relativi periodi.

Al fine di scongiurare questo rischio è possibile, entro il 30 aprile 2023, effettuare validamente il versamento dei debiti in argomento, secondo quanto appreso informalmente dalla Direzione Generale dell’INPS (sul punto abbiamo chiesto all’INPS l’emanazione di una comunicazione ufficiale).

I lavoratori autonomi agricoli che si trovassero nella descritta situazione, e non volessero correre il rischio di riflessi negativi sulla posizione contributiva, possono quindi provvedere – entro il 30 aprile 2023 – al pagamento delle cartelle relative alla contribuzione INPS di importo inferiore a 1.000 euro relativa a singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.