24/02/2023

Con il Decreto Legge del 16.2.2023, sono state introdotte significative modifiche alla normativa relativa allo sconto in fattura / cessione del credito delle spese per interventi edilizi / di risparmio energetico, quali: superbonus, ecobonus, bonus facciate, bonus barriere architettoniche ecc.

In particolare, non è più possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito. Di conseguenza, coloro che sostengono spese per gli interventi agevolati possono soltanto utilizzare la detrazione spettante direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Le nuove disposizioni hanno effetto immediato, dalla data di entrata in vigore del Decreto, ossia dal 17.2.2023. Tale “blocco” tuttavia non si applica nelle seguenti fattispecie, in essere al 16.2.2023:

INTERVENTI “SUPERBONUS” CON DETRAZIONE AL 110%-90%:

1 -

Interventi non effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulta presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

2 -

Interventi effettuati dai condomini per i quali al 16.2.2023 risulta adottata la relativa delibera assembleare e presentata la CILA

3 -

Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16.2.2023 risulta presentata l’istanza per il titolo abilitativo.

 

INTERVENTI CON DETRAZIONI “ORDINARIE” (recupero edilizio, ecobonus ecc.):

1 -

Interventi per i quali al 16.2.2023 risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo o siano iniziati i lavori

2-

Acquisto di immobili ristrutturati o di case antisismiche per i quali al 16.2.2023 risulta registrato il preliminare o il contratto di compravendita


Al ricorrere di tali fattispecie, pertanto, il beneficiario della detrazione ha ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.