15/03/2020

Con la risoluzione in oggetto, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito un’importante chiarimento riguardo la fattispecie di comproprietà di area edificabile, su cui si continua ad esercitare l’attività agricola ex. art. 2135 del c.c., accogliendo appieno la tesi che la Confederazione ha sostenuto sin dall’entrata in vigore della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che, ai commi dal 738-783 dell’art. 1, ha rivisto la disciplina dell’IMU (v. circolare direzione generale prot. n. 16 del 15.01.2020).

 Più in particolare, nonostante che in ordine alla soggettività all’imposta delle aree edificabili e dei terreni agricoli non siano state previste sostanziali modifiche rispetto alla precedente disciplina, segnatamente in riferimento all’istituto della c.d. fictio iuris  (già prevista ex all’art. 2 del D. Lgs. n. 504/92, per l’ICI, e dell’art. 13, c. 2, del D.L. n. 201/2011 per l’IMU), per cui devono considerarsi non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/(2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, c. 3, dello stesso decreto legislativo n. 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali (oggi art. 1, c. 741, lett. d) della predetta legge di bilancio 2020), alcuni commentatori (anche la stampa specializzata) hanno sostenuto che nel caso di comproprietà sulle stesse aree di soggetti in possesso della qualifica di IAP o CD e di altri soggetti non in possesso delle predette qualifiche, l’attuale assetto interpretativo (fatto proprio dalla Suprema Corte di Cassazione con indirizzo interpretativo consolidato, v. Sent. 03-07-2018, n. 17337, 27/10/2017, n. 25596 e 30/06/2010, n. 15566, e dalla stessa amministrazione finanziaria, v. Circ. n. 3/DF/2012), secondo cui la predetta fictio iuris si estende anche ai comproprietari non in possesso delle qualifiche, non possa essere mantenuto, a seguito dell’introduzione del nuovo principio, ad opera dell’ultimo periodo del comma 743 dell’art. 1 della L. n.160/2019, per cui “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”. Pertanto, in base alla nuova disposizione, il contitolare del diritto reale, non in possesso dei predetti requisiti, non avrebbe più diritto ad applicare l’imposta sulla base del valore dominicale del terreno agricolo, bensì secondo le regole riguardanti le aree edificabili.

 Con puntuali e argomentate motivazioni il Dipartimento delle finanze precisa, invece, che la predetta tesi interpretativa non possa essere accolta atteso che nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da due o più soggetti, ma condotto da uno solo di questi che abbia i predetti requisiti professionali, l’agevolazione in parola vada applicata a tutti i comproprietari in ragione del fatto che la previsione dell’assimilazione dell’area fabbricabile al terreno agricolo ha carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. La persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo, infatti,  integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo, appunto carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri “comunisti”.

 

L’autorevole interprete aggiunge, inoltre, che tale impostazione ermeneutica può ritenersi ancora attuale anche a seguito della previsione di cui al citato art. 1 comma 743 (v. sopra). “Occorre, infatti, evidenziare che tale disposizione ha dato solo veste normativa a un principio di portata generale già presente nel regime dell’IMU, in virtù del quale gli elementi soggettivi ed oggettivi non potevano che essere riferiti ai titolari della singola quota di possesso. E proprio in quest’ottica, si sono pronunciati i Giudici di Legittimità quando hanno attribuito “carattere oggettivo” alla qualificazione dell’immobile come terreno agricolo e non come area edificabile; ed è di questo elemento di carattere oggettivo di cui occorre tenere conto quando il comma 743 richiede l’applicazione degli “elementi...oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso”.

Pertanto, si conclude nella Risoluzione in commento, “ alla luce di tali argomentazioni si ritiene, quindi, che, anche a seguito della previsione di cui al menzionato comma 743 dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, la fictio iuris, che considera come non fabbricabile il terreno alle condizioni prescritte dal comma 741, lett. d) del medesimo art. 1 opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, poiché ai fini del calcolo della base imponibile, questa va a qualificare oggettivamente e univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell’IMU”. 

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