08/02/2020
La recente Legge di Bilancio ha stabilito l'unificazione delle imposte IMU e TASI, che vengono così sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca in generale quella previgente.
La prima rata del versamento, da eseguirsi a giugno 2020, è comunque pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; per il saldo, in scadenza a dicembre 2020, si dovranno invece attendere le relative delibere comunali.
L'aliquota base passa dallo 0,76 % allo 0,86 %, con possibilità da parte dei Comuni di aumento fino all’1,06 % o di diminuzione fino all'azzeramento.
L’aliquota di base per i terreni agricoli è lo 0,76%. Un'importante novità è l’assoggettamento all’IMU dei fabbricati rurali strumentali, con l’aliquota dello 0,1 %, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento; il carico tributario rimane comunque invariato, in quanto i fabbricati rurali strumentali scontavano la TASI nella misura dell’1 per mille. Per Coltivatori Diretti / Imprenditori Agricoli Professionali è confermata l'esenzione IMU per i terreni agricoli e l'assimilazione delle aree fabbricabili ai terreni agricoli. Rimane ferma anche l’esenzione per i terreni agricoli situati in aree montane/collina.
Un'importante novità riguarda le aree edificabili: con la vecchia norma, nel caso in cui solo alcuni dei comproprietari erano Coltivatori Diretti /Imprenditori Agricoli Professionali, tutti potevano beneficiare dell'agevolazione che ai fini IMU era considerata come terreno agricolo. Con la nuova norma, invece, il beneficio spetta solo ai Coltivatori Diretti /Imprenditori Agricoli Professionali, nei limiti della loro quota di possesso.