17/03/2020

Segnaliamo sinteticamente le previsioni contenute nel DL emergenza COVID-19, in nostro possesso al momento. Quanto segue è tratto da documenti non ufficiali e potrebbe essere oggetto di integrazioni e modifiche. Per ovvii motivi ci soffermiamo sulle misure più urgenti, riportando di seguito una sintesi delle previsioni che interessano il settore agricolo.

• Art.16: deroga marchio CE per mascherine in dotazione a lavoratori che non possono lavorare a distanza di un metro
• Art.18: trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
• Art.19: trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria
• Art.21: Cassa integrazione in deroga anche per agricoltura, pesca e terzo settore, per massimo 9 settimane, previo accordo sindacale per le imprese sopra i cinque dipendenti
• Art.22: congedo parentale, permessi retribuiti, bonus baby sitter
• Art.23: estensione permessi retribuiti ex l.104/1992
• Art.25: quarantena Covid-19 equiparata a malattia da un punto di vista economico e non computabile ai fini del comporto
• Art.26: indennità una tantum professionisti ed autonomi di 600 euro per il mese di marzo
• Art.29: indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo per gli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato nel 2019 almeno 50 giornate di lavoro
• Art.30: divieto di cumulo delle precedenti indennità
• Art.31: proroga al 30 giugno del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola non ancora presentate per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato
• Art.32: proroga termini di presentazione delle domande di disoccupazione da 68 a 128 giorni
• Art.33: proroga al 1 giugno dei termini di decadenza delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL
• Art.34: differimento termini, incluso quello di approvazione dei bilanci, per il terzo settore • Art.35: mandato di patrocinio telematico, riduzione orari di apertura ai soli casi in cui non si possa operare a distanza
• Art.38: priorità nel lavoro agile • Art.41: sospensione di termini relativi a prestazioni INAIL
• Art.42: contributi alle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (50 milioni a Invitalia)
• Art.43: fondo per il reddito di ultima istanza per lavoratori autonomi e dipendenti che hanno interrotto le loro attività
• Art.48: fondo centrale di garanzia PMI in deroga alla normativa vigente: garanzia gratuita, d’importo fino a 5 milioni di euro
• Art.50: riduzione costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse da confidi
• Art.52: credito all’esportazione (garanzia SACE)
• Art.54: agevolazioni per la cessione dei crediti deteriorati delle imprese
• Art.55: riconoscimento del COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’art.107 del Trattato UE. Riconoscimento di una moratoria straordinaria per le piccole e medie imprese che avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari
• Art.56: finanziamenti bancari agevoli per le imprese che soffrono la riduzione del fatturato con il supporto di CdP
• Art.57: proroga al 20 marzo dei versamenti alla PA
• Art.58: sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i settori oggetto di sospensione o riduzione dell’attività, tra i quali le imprese ricettivo turistiche
• Art.59: sospensione degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti fino al 31 maggio
• Art.60: bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti. Che abbiano lavorato in sede a marzo
• Art.61: credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
• Art.64: sospensione fino al 31 maggio dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
• Art.65: sospensione fino al 31 maggio dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
• Art.69: fondo promozione integrata per made in Italy
• Art.75: estensione al 70% delle anticipazioni ex art.10ter del DL calamità: fondo 100 milioni M IPAAF per imprese agricole
• Art.80: differimento termini procedimenti civili, penali, tributari e militari
• Art.100: sospensione termini procedimenti amministrativi
• Art.102: estensione al sesto grado delle prestazioni svolte da parenti e affini in agricoltura
• Art.103: voto elettronico nelle assemblee di società
• Art.110: rinvio al 30 giugno della scadenza degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Misure fiscali
Le misure fiscali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al Titolo IV del decreto legge prevedono:
1) per tutti i soggetti, il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza oggi (16.03.2020) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (senza applicazione di sanzioni e interessi), inclusi quelli relativi a tributi e contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 57);
2) la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile, per i soggetti che si ritengono maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, quali le imprese turistico recettive (tra cui rientrano gli agriturismi), le agenzie di viaggio, i tour operator e guide turistiche, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco, i gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, gli organizzatori di corsi, fiere ed eventi, i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, i parchi divertimento e tematici, le aziende termali gli asili nido, i servizi educativi e didattici, i servizi di trasporto passeggeri e stazioni, i servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli. Per tali soggetti la ripresa della riscossione è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 58);
3) la sospensione, per tutti i soggetti, degli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA). Gli stessi adempimenti vanno effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020 (art. 59);
4) la sospensione per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio. Sul punto, ancorché la norma faccia riferimento ai ricavi e compensi, si deve ritenere che la sospensione riguardi i titolari di partita IVA, con il limite dei 2 milioni riferito al fatturato, comprese le imprese agricole titolari di reddito agrario. Quindi, per coloro con fatturato superiore a 2 milioni di euro, non opera alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di il differimento della scadenza del 16 marzo che viene spostata al prossimo 20 marzo (art. 59);
5) relativamente ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente (2019), la non effettuazione da parte del sostituto d’imposta delle ritenute d’acconto (ex artt. 25 e 25 bis del DPR n. 600/73, ritenute su compensi e provvigioni), per i ricavi ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020, a condizione che gli stessi soggetti nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i quali devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto (senza applicazione di sanzioni ed interessi) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 59);
6) la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori E per le risposte alle istanze di interpello e alle consulenze giuridiche (art. 64);
7) la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Le stesse disposizioni si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della L. n. 160/2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Inoltre, è disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio (art. 65);
8) l’attribuzione, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 1, lett. a) del TUIR, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000, di un premio di 100 euro, per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre alla formazione del reddito complessivo. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600773 riconoscono, in via automatica, il predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Gli stessi sostenuti compensano l’incentivo in parola, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/ 97 (F24);

Proroga approvazione bilanci societari e semplificazione in materia di organi collegiali
In materia di convocazione delle assemblee di bilancio l’art. 103 prevede:
1) la proroga del termine di convocazione delle assemblee ordinarie delle società, anche in deroga delle disposizioni statutarie, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (cioè entro il prossimo 28 giugno) anziché 120 giorni. In sostanza si danno due mesi di tempo in più per la convocazione delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci 2019;
2) la possibilità che con l’avviso convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le Spa, le Sapa, le Srl e le società cooperative possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì stabilire che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le Srl possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

D.L. Emergenza COVID 19. Proroga approvazione bilanci societari e semplificazione in materia di organi collegiali
In materia di convocazione delle assemblee di bilancio l’art. 103 prevede:
1) la proroga del termine di convocazione delle assemblee ordinarie delle società, anche in deroga delle disposizioni statutarie, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (cioè entro il prossimo 28 giugno) anziché 120 giorni. In sostanza si danno due mesi di tempo in più per la convocazione delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci 2019;
2) la possibilità che con l’avviso convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le Spa, le Sapa, le Srl e le società cooperative possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì stabilire che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le Srl possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
3) le suddette previsioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19. Pertanto, dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione del bilancio 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti quorum costitutivi (da riconvocare entro entro trenta giorni dalla data della prima convocazione);
4) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza le associazioni private anche non riconosciute (quindi anche la Confederazione e le UPA) e le fondazioni che non prevedono modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché sia data adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente (art. 70, c. 4).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali

1) il Governo estende su tutto il territorio nazionale e in favore di tutte le tipologie di datori di lavoro la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga) per i lavoratori dipendenti la cui attività è ridotta o sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.
2) sono semplificate le procedure per la cassa integrazione ordinaria che può essere richiesta con la causale «emergenza covid-19»: il periodo riconosciuto fino a 9 settimane non viene conteggiato per i limiti di durata e viene neutralizzato per successive richieste (a nostro avviso tali previsioni valgono anche per la cisoa che è una forma di integrazione salariale ordinaria).
3) per i datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale (fis) - tra cui rientrano anche le associazioni di categoria e le imprese del settore terziario - l’assegno ordinario viene esteso a coloro che occupano in media da 5 a 15 dipendenti.
4) per i datori di lavoro e i lavoratori non coperti da forme di integrazione salariale ordinaria o dal fondo di integrazione salariale (ad es. datori di lavoro con meno di 5 dipendenti o lavoratori a tempo determinato), le regioni e province autonome hanno la possibilità di concedere dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per coprire la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane.
5) per quanto riguarda il settore agricolo: · per gli operai agricoli a tempo indeterminato (con almeno 180 giornate) e per gli impiegati agricoli si può accedere alla cisoa; · per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato che non possono accedere alla cisoa, in forza alla data del 23 febbraio 2020, è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga con le modalità e nei termini previsti dalle regioni e province autonome. 6) per quanto riguarda invece le unioni e le società di servizi del sistema confederale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, le stesse possono accedere all’assegno ordinario erogato dal fis per un periodo fino a 9 settimane con la causale «emergenza covid-19». Qualora invece si tratti di unioni o società di servizi che occupano mediamente meno di 5 dipendenti, potranno accedere alla cassa integrazione in deroga secondo le previsioni delle regioni e delle province autonome.
7) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali inps (coltivatori diretti/iap, artigiani e commercianti) e agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro nel 2019 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Analoga indennità è riconosciuta ai professionisti e agli iscritti alla gestione separata inps. Tali indennità non sono tra loro cumulabili.

Sospensioni adempimenti e versamenti
1) per tutte le categorie di soggetti e su tutto il territorio nazionale, è stata disposta la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
2) per le imprese di tutti i settori, per gli artisti e i professionisti con ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, all’iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi inail.
3) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, fino al 30 aprile, già prevista per le imprese turistico-ricettive (tra cui rientra anche l’attività di alloggio svolta dalle aziende agrituristiche) viene estesa ad altre categorie di soggetti elencati dal decreto legge che svolgono attività bloccate o fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria.
4) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
5) sono inoltre sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscossione e da avvisi di addebito relativi ai contributi inps.

Proroghe
1) il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relativa al 2019 è prorogato dal 31 marzo al 1 giugno 2020.
2) i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll sono ampliati da 68 a 128 giorni.
3) è sospeso di diritto dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall’inps e dall’inail.
4) è inoltre sospesa l’attività dei comitati centrali e periferici inps.

Congedi
1) il decreto legge riconosce uno specifico congedo parentale indennizzato dall’inps per consentire ai lavoratori dipendenti e autonomi di accudire i figli fino a 12 anni in conseguenza della chiusura delle scuole. in alternativa è previsto un bonus per il servizio di baby-sitting (600 euro per i privati; 1000 per i lavoratori pubblici).
2) vengono altresì ampliati da 3 a 12 giorni al mese (limitatamente a marzo e aprile 2020) i congedi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 per i lavoratori disabili o per coloro che assistono disabili.

Norme in materia di lavoro
1) ferme restando le semplificazioni introdotte dal d.p.c.m dell’8 marzo 2020 alla possibilità di accedere allo smart working, i lavoratori dipendenti disabili o che devono assistere familiari disabili hanno diritto al lavoro agile se compatibile con la mansione.
2) è riconosciuto un premio ai lavoratori pubblici e privati con reddito non superiore a 40.000 euro che prestino servizio nel mese di marzo 2020. il premio non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni di lavoro.
3) le imprese agricole possono utilizzare prestazioni occasionali a titolo gratuito da parte di parenti o affini fino al vi grado (in precedenza fino al iii).
4) il periodo in quarantena dei lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile nel periodo di comporto.
5) dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per 60 giorni i datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed è preclusa la possibilità di avviare le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio sono sospese per pari periodo).

Disposizioni in materia di patronati
1) il mandato di patrocinio può essere acquisito in via telematica fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, salva regolarizzazione una volta cessato lo stato di emergenza.
2) è possibile ridurre gli orari di apertura al pubblico e modulare il servizio all’utenza con modalità a distanza.
3) il termine per la presentazione dei dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nel 2019 sono prorogati dal 30 aprile al 30 giugno. Alla medesima data è prorogato il termine di presentazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019.

Nella mattinata di domani il DL emergenza COVID-19 dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e conseguentemente verrà predisposta la circolare esplicativa complessiva.