10/03/2023
Con un Provvedimento del 6 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate informa che sta per inviare specifiche comunicazioni riguardanti fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri trasmessi in ritardo. In pratica, in presenza di un invio tardivo, viene inviata all’azienda una comunicazione contenente i dati dell’anomalia riscontrata (numero e data fattura, data di trasmissione allo SDI, identificativo del file ecc.). Il contribuente potrà fornire all’Agenzia delle Entrate “elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia”, compresa la circostanza di rientrare nelle “casistiche particolari” previste dalla norma. In alternativa, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione, beneficiando della riduzione delle sanzioni con il sistema del ravvedimento operoso.
Ricordiamo che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre quella differita (cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento di trasporto) può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La mancata / tardiva emissione della fattura elettronica comporta la sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta, con un minimo di € 500. Qualora l’omessa / tardiva emissione della fattura non abbia inciso sulla liquidazione dell’IVA, la sanzione fissa minima è invece pari a € 250, con un massimo di € 2.000.