25/06/2020

La legge 40/2020, che ha convertito il decreto liquidità, ha aggiunto l’articolo 1-bis “dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti”. Le richieste di finanziamento avanzate dalle imprese interessate, devono essere integrate, così come prevede la legge, da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa (DPR 445/2000), con la quale il titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a)   che l’attività di impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che, prima di tale emergenza, sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b)   che i dati aziendali forniti, su richiesta dell’intermediario finanziario, sono veritieri e completi;

c)    che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per gli scopi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera n), (e cioè il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda, investimenti o capitale circolanti impiegato in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzate in Italia e le stesse imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni);

d)   che l’interessato è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato, i cui dati sono contestualmente indicati;

e)   che il titolare, o legale rappresentante richiedente, non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011 e cioè non è soggetto a misure di prevenzione in materia di antimafia;

f)    che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto – condanna che ha determinato l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 74/2000 e cioè l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a 3 anni.

Si tratta di una disposizione che, nella sostanza, ha introdotto una sorta di scudo penale a favore del sistema bancario, nel senso che l’erogazione dei finanziamenti trova la sua giustificazione sulla documentazione e sulle informazioni contenute nella dichiarazione resa dalla parte interessata, che non solo attesta l’attuale situazione economica e finanziaria dell’azienda in forte squilibrio, ma che tale condizione è l’effetto diretto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha “rarefatto” la liquidità per il repentino calo della domanda che si è registrato. Chi eroga il finanziamento non deve svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato nell’autocertificazione, con riferimento alla verifica degli elementi attestati nella dichiarazione sostitutiva medesima. Ciò significa che la banca ritiene valide ed attendibili le informazioni contenute nell’autocertificazione o in essa indirettamente dichiarate veritiere, esimendosi da ulteriori controlli diversi da quelli sulla verifica della presenza dei requisiti di legge per l’applicazione dell’articolo 1 del c.d. decreto liquidità.

Tuttavia, la norma non dispone che la banca non debba valutare la capacità di rimborso dell’impresa, che sarà soggetta a verifica, caso per caso.