19/07/2024
La Legge n. 101 del 12 luglio 2024, di conversione del Decreto Legge n. 63/2024 (”Decreto Agricoltura”), ha introdotto alcune modifiche per quanto riguarda la tassazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole in connessione con l’attività agricola.
Attualmente è previsto che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli, sino a 260.000 Kwh annui, costituiscano attività connessa e siano tassate con il reddito catastale agrario. Per la produzione di energia eccedente questi limiti, le ditte individuali e le società semplici determinano il reddito tassato applicando all’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25%; in pratica, per la parte riconducibile all’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, l’importo del 25% è il reddito netto su cui calcolare l’Irpef. È prevista la possibilità di optare per la determinazione del reddito “nei modi ordinari”, cioè calcolando la differenza tra i ricavi e i costi specifici (opzione che tuttavia conviene in casi molto rari).
La nuova norma dispone che, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, con riferimento alla parte eccedente il reddito agrario come sopra definita, sia obbligatorio calcolare il reddito da tassare “nei modi ordinari” e quindi non più in modo forfettario. La nuova disposizione si applicherà solo agli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, creando però di fatto una disparità di trattamento fiscale rispetto alle imprese agricole con impianti fotovoltaici installati su edifici o installati a terra ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2025.