03/11/2023

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in legge 3 luglio 2023 n. 85), al fine di incentivare il potere di acquisto e ridurre il cuneo fiscale ha innalzato, per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, e le eventuali somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che potranno riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari. L’innalzamento a 3.000 euro del benefit non deve essere generalizzato o per categoria omogenea, ma può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore. Per essere fiscalmente a carico, i figli devono ave-re un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, sarà pertanto necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023. L’applicazione della misura è subordinata alla dichiarazione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico. Il datore di lavoro ha l’onere di conservare la documentazione ai fini di un controllo. Si precisa inoltre che detta agevolazione è ulteriore e diversa rispetto al “bonus carburante”, che pertanto non concorre al raggiungimento della soglia di € 3.000.