23/12/2021

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sui nuovi termini di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, introdotti dal “Decreto Sostegni-bis” (di cui già trattato in una nostra precedente newsletter).

Per effetto della nuova disposizione, in caso di mancato pagamento dell’importo dovuto, in tutto o in parte, il venditore può emettere la nota di variazione in diminuzione a partire dall’inizio della procedura concorsuale, come specificato nel prospetto che segue. La nota di variazione è necessaria per poter recuperare l’IVA già versata all’Erario in corrispondenza della fattura originaria non pagata.

Fallimento

Dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento

Liquidazione coatta amministrativa

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

Concordato preventivo

Dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo

Amministrazione straordinaria

Dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

 

In precedenza, invece, l’emissione della nota di variazione nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali era ammessa solo dopo la giuridica certezza dell’infruttuosità della procedura (e quindi dopo tempi piuttosto lunghi). Ad esempio, in caso di fallimento, la rettifica in diminuzione poteva essere eseguita solo dopo che il piano di riparto fosse divenuto definitivo o dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”).