13/01/2023

La recente legge di bilancio contiene diverse disposizioni che permetteranno ai contribuenti di definire in maniera agevolata alcune situazioni fiscali irregolari. Di seguito riportiamo un riassunto delle stesse.

Controllo automatizzato delle dichiarazioni: sarà possibile pagare le comunicazioni di irregolarità ricevute dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2019, 2020 e 2021 con la sanzione ridotta del 3% (invece del 10%). Come di consueto, il termine per il pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione al 3% vale anche per i pagamenti rateali di comunicazioni di irregolarità ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023.

Inoltre, è previsto che quanto dovuto per queste comunicazioni possa essere rateizzato in un massimo di 20 rate trimestrali, qualunque sia l’importo del debito (in precedenza, la rateizzazione era possibile solo per importi superiori a € 5.000, in un massimo di 8 rate trimestrali).         

Regolarizzazione irregolarità formali: è possibile regolarizzare le violazioni degli obblighi formali, che non incidono sulle imposte, commesse fino al 31.10.2022. A tal fine è richiesta la rimozione dell’irregolarità e il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta, da effettuare in 2 rate entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Ravvedimento “speciale”: le violazioni diverse da quelle sopra citate, riferite al 2021 e anni precedenti, potranno essere sanate con il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o in 8 rate trimestrali, entro il 31.3.2023.

Atti di accertamento: è possibile definire accertamenti con adesione, avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, oltre a quelli notificati entro il 31.3.2023, con la sanzione ridotta a 1/18 del minimo. Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali.  

Liti fiscali pendenti: si possono definire le controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane pendenti all’1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, presentando un’apposita domanda e pagando un importo commisurato al valore della controversia, entro il 30.6.2023.

Stralcio carichi fino a € 1.000: è previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015. Anche per gli atti di altri Enti è prevista questa disposizione, ma l’Ente creditore entro il 31.3.2023 può disporre la non applicazione di tale norma.

Rottamazione-quater: è la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. E’ possibile estinguere il debito, senza sanzioni né interessi, presentando apposita dichiarazione entro il 30.4.2023. Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica quanto dovuto, e il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2023 o in un massimo di 18 rate.