22/12/2019
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato Fiscale”), recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», ha, tra gli altri interventi, ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.
Nel comma 3 è stato previsto che le nuove disposizioni si applichino con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Non è, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti, sia con saldo zero che con saldo positivo.
L’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”).
Al momento attuale l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito esplicite indicazioni circa:
- La decorrenza delle disposizioni sopra descritte,
- L’eventuale elenco delle compensazioni per le quali non applica l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’AdE.
Gli uffici paghe e fiscale sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.