29/11/2024

Entro il prossimo 16 dicembre scade il versamento del saldo IMU per l’anno 2024; entro il 16 giugno scorso è già stato versato l'acconto.

Sono assoggettati all’imposta: fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili. L'abitazione principale è soggetta ad IMU solo se “di lusso” (categorie catastali A1, A8, A9). Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla relativa previdenza agricola, comprese le società agricole con la qualifica di IAP. Possono beneficiare dell’esenzione anche i pensionati che, continuando a svolgere attività agricola, mantengono l’iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti /IAP. L’IMU si applica anche ai fabbricati rurali strumentali, con l’aliquota ridotta dello 0,1% che il Comune può ridurre o azzerare.

I fabbricati collabenti che, pur essendo iscritti in Catasto sono privi di rendita, non sono imponibili IMU. Per gli immobili di interesse storico – artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile ordinariamente determinata è ridotta al 50%. Per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato è prevista invece una riduzione dell’imponibile pari al 25%.

L’acconto di giugno è calcolato con le aliquote previste per l’anno precedente. Per il saldo invece vanno utilizzate le aliquote previste per l’anno in corso, con eventuale conguaglio su base annuale.

Per effettuare il pagamento, nel modello F24 va compilata la sezione “IMU e altri tributi locali” con i codici: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili, 3913 per i fabbricati rurali e 3918 per gli altri fabbricati e specificando il codice catastale del Comune in cui è ubicato l’immobile. Ogni Comune può individuare un importo minimo di versamento.

Nella Provincia autonoma di Trento trova applicazione l’IMIS, nella Provincia autonoma di Bolzano l’IMI e nella Regione Friuli Venezia Giulia l’ILIA, con meccanismi di calcolo simili all’IMU.