05/07/2020
Come previsto dalla Legge di Bilancio del 2020 (L. 160/2019), dal 1° luglio è entrata in vigore la modifica per determinare il valore del fringe benefit dell’auto aziendale in uso ai dipendenti. La concessione dell’auto ad uso promiscuo, cioè sia per uso lavorativo che personale, rappresenta una forma di remunerazione in natura, soggetta pertanto alle relative trattenute fiscali e previdenziali. Il nuovo testo dell’art. 51 del Tuir, come modificato dalla Legge di Bilancio, dispone di applicare i nuovi valori di fringe benefit ai mezzi di nuova immatricolazione, concessi in uso al dipendente sulla base di un contratto stipulato dal 1° luglio 2020. Per le auto assegnate ai dipendenti fino al 30 giugno 2020, invece, continua ad applicarsi la precedente regola, sulla base della quale il valore del fringe benefit è pari al 30% del costo chilometrico riferito al tipo di vettura (da tabella ACI) moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Per le auto di nuova immatricolazione assegnate dal 1° luglio, sulla base della modifica normativa in commento, per determinare l’importo del benefit viene sempre preso a riferimento il valore convenzionale di 15.000 chilometri, ma la percentuale da applicare si differenzia a seconda del valore di emissione di CO2 del mezzo: 25% per veicoli con emissione di CO2 fino a 60g/km; 30% con emissione di CO2 superiori a 60g/km fino a 160g/km; 40% per emissioni superiori a 160g/km fino a 190g/km; 50% per veicoli con emissione di CO2 superiore a 190g/km. Il risultato, parametrato su base mensile, equivale al valore del benefit su cui verranno calcolate le trattenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente.