29/05/2020

Nel decreto legge n. 34 del 19/05/2020, cd. Decreto Rilancio, viene confermata la corresponsione, senza presentazione di alcuna nuova domanda, anche per il mese di aprile delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 44 del Decreto Cura Italia; in particolare per i lavoratori autonomi delle Gestioni speciali (CD/IAP, commercianti e artigiani) l'indennità viene confermata a 600 euro e per gli operai agricoli a tempo determinato la misura subisce una contrazione da 600 a 500 euro.
Viene inoltre prevista la cumulabilità di tali indennità con l'assegno ordinario di invalidità.
Si aggiungono, tra i soggetti beneficiari dell'indennità, anche altri lavoratori che erano rimasti fuori da qualsiasi forma di indennità (lavoratori stagionali operanti in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti e interinali, i lavoratori autonomi senza partita Iva, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori in somministrazione operanti per imprese del turismo e stabilimenti balneari, lavoratori a domicilio).
Per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro. Il richiedente dovrà presentare all'Inps la domanda nella quale deve autocertificare tale riduzione reddituale.
Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero il 19 maggio 2020), è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro.
Altra novità è l'indennità per i lavoratori domestici che abbiano in essere alla data del 23/02/2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali ai quali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, un'indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese.
L'indennità non è riconosciuta se il lavoratore domestico convive con il datore di lavoro, o se ha percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia, o se percepisce il reddito di cittadinanza oppure una pensione diversa dall'assegno di invalidità.
Viene estesa fino al 31 luglio la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, per i lavoratori iscritti alla gestione separata e per i lavoratori autonomi, di poter fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, prevedendo ulteriori 15 giorni, che diventano perciò complessivamente 30 giorni, e la cui fruizione può essere continuativa o frazionata.
In alternativa al congedo può essere richiesto il bonus baby sitting che viene portato a 1200 euro.
Il decreto in commento introduce una “nuova” misura di sostegno al reddito per le famiglie in conseguenza della crisi economica generata dal Coronavirus, denominato Reddito di emergenza (cd. R.E.M.).
Tale misura potrà essere richiesta fino al 30 giugno 2020 ed è erogabile in due quote. L'importo di ogni singola quota è variabile, da un minimo di 400 euro ad un massimo di 800 euro, a seconda della situazione reddituale del nucleo familiare nel suo complesso. I requisiti per la richiesta del REM sono ancorati alla residenza in Italia del soggetto richiedente il beneficio e ad alcuni limiti reddituali riferiti al nucleo familiare nel complesso dei suoi componenti. Per quanto attiene alle modalità di richiesta ed erogazione del REM, bisognerà attendere che l'INPS provveda ad emanare apposite direttive applicative. 

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