11/01/2020
L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i
lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
La prestazione spetta a:
• operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
• dipendenti;
• operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
• piccoli coloni;
• compartecipanti familiari;
• piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
L’indennità di disoccupazione agricola è per gli OTD pari al 40% della retribuzione media giornaliera e si calcola per un numero di giornate pari a quelle lavorate per un massimo di 180. Dopo aver calcolato l’indennità l’INPS trattiene il 9% quale contributo di solidarietà, fino a un massimo di 150 giorni indennizzati.
Requisiti per la disoccupazione:
• Aver lavorato per un totale di almeno 102 giornate nel biennio 2018/2019
Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura.
• Far valere un’anzianità assicurativa di almeno 2 anni o due anni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (2018 e 2019)
oppure
• In assenza del biennio, essere iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli nell’anno 2019 ed avere almeno un contributo settimanale coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo negli anni precedenti (2015-2016-2017- 2018)
Si invitano i Datori di Lavoro a segnalare ai propri lavoratori la possibilità di rivolgersi ai nostri uffici per l'invio della domanda entro il 31 marzo 2020.
Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE presentando i redditi del nucleo familiare 2017 e 2018 e i dati anagrafici dei familiari.
Per maggiori informazioni rivolgetevi al Patronato ENAPA.