09/07/2021
Si riporta una sintesi delle diverse tipologie di prestazioni a sostegno del reddito rivolte al sostegno delle famiglie previste per le categorie dei Lavoratori Autonomi e dei Lavoratori Dipendenti.
Coltivatori diretti/art/comm: assegni familiari e Assegno unico temporaneo con ISEE
Oltre alle consuete domande di assegni familiari, dal primo luglio è attiva la procedura per presentare anche domanda di Assegno unico temporaneo, in attesa della riforma dell’assegno unico al nucleo familiare; sono interessati i lavoratori autonomi (Coltivatori diretti/art/comm), i disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali e gli incapienti.
Possono richiedere l’assegno unico temporaneo tutti coloro che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare e nel cui nucleo familiare sia presente almeno un figlio minore, la validità va dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Per poter valutare il diritto e presentare domanda è obbligatorio essere in possesso di un ISEE non superiore a 50.000€, la domanda presentata entro il 30 settembre consente di ricevere gli arretrati dal 1 luglio 2021, diversamente la decorrenza è dal mese di presentazione della domanda stessa.
L’importo dell’assegno unico temporaneo si differenzia in funzione dell’ISEE e dal numero dei figli minori componenti il nucleo familiare. In presenza di figli minori con disabilità è incrementato di 50,00€.
L’importo dell’assegno familiare dal 1 luglio 2021 sarà maggiorato fino a due figli di 37,50€ in capo a ciascun figlio, per nuclei in cui siano presenti almeno 3 figli la maggiorazione per ciascun figlio è di 55,00€.
Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.
Lavoratori dipendenti del settore privato: assegno al nucleo familiare (ANF)
È una prestazione previdenziale anticipata dal datore di lavoro che viene erogata al lavoratore dipendente nel corso dell’attività lavorativa. Lo scopo e funzione è quello di sostenere i nuclei familiari composti da più persone i cui redditi sono ricompresi in fasce stabilite annualmente. Esso spetta pertanto in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. I presupposti per il riconoscimento della prestazione e le modalità di corresponsione non sono cambiate rispetto all’anno precedente.
L’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti,
- lavoratori iscritti alla Gestione separata,
- lavoratori agricoli
- lavoratori domestici e domestici somministrati,
- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti,
- lavoratori in aspettativa sindacale
- soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di disoccupazione, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC,
- soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
Recentemente l’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, una maggiorazione d’ufficio riconosciuta:
- Ai nuclei familiari che percepiscono/richiedono gli ANF.
- con 2 figli o equiparati nella misura di 37,5 euro per ciascun figlio,
- con 3 figli o equiparati nella misura di 55 euro per ciascun figlio
- Ai nuclei familiari con figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
- Ai nuclei familiari numerosi con figli in età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti (art.1, comma 11, L296/2006.
In merito alla COMPATIBILITA’ tra ANF e Assegno Temporaneo – che si rivolge ad una platea di soggetti diversi da quelli avente diritto agli ANF l’art.4 del D.L. 79/2021 dispone che: l’Assegno temporaneo non è compatibile con l’ANF. Pertanto, si ritiene che nel caso di nuclei familiari a composizione mista – vale a dire nei casi in cui ci siano componenti che possono richiedere gli ANF e componenti rientranti tra i richiedenti ammessi all’Assegno Temporaneo – trovano applicazione le disposizioni in materia di ANF.
L’Inps chiarisce altresì che trovano applicazione le disposizioni in materia di ANF anche quando:
- l’ANF sia riconosciuto a soggetto diverso dal lavoratore/assimilato che fa domanda.
Es. genitore separato/naturale che fa domanda di ANF percepiti dal genitore separato/naturale: in questo caso l’eventuale maggiorazione spetta comunque a quest’ultimo. - L’ANF sia riconosciuto a soggetti con minori a proprio carico diversi dai genitori.
Es. nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente e pertanto l’ascendente farà domanda di ANF e percepirà eventuali maggiorazioni, mentre i genitori non potranno richiedere l’Assegno temporaneo.
LAVORATORI AGRICOLI precisazioni:
(OTD) I lavoratori agricoli a tempo determinato presentano la domanda con pagamento diretto da parte dell’INPS utilizzando il medesimo applicativo web delle pratiche di disoccupazione agricola, solitamente inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda per i soli assegni familiari è presentabile anche dopo quella data considerato il termine prescrizionale di cinque anni.
(OTI) I lavoratori agricoli a tempo indeterminato hanno diritto all’analoga prestazione ANF prevista per tutti i lavoratori del settore privato con la sola differenza della modalità di inoltro dell’istanza. Che dovrà essere presentata direttamente al datore di lavoro agricolo, che procederà ai pagamenti e ai successivi conguagli. IMPIEGATI AGRICOLI. Gli impiegati agricoli ricevono gli ANF con le medesime procedure dei lavoratori del settore privato extra agricolo. Con l’obbligo di invio delle domande esclusivamente in modalità telematica dal portale INPS.