12/08/2022
S’informano i datori di lavoro, in particolare coloro che provvedono autonomamente ad effettuare le comunicazioni d’instaurazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, che il D.Lgs. n. 104/2022 (cosiddetto decreto trasparenza) ha introdotto, con decorrenza dal prossimo 13 agosto, l’obbligo di fornire all’atto dell’assunzione, mediante il contratto di individuale di lavoro o copia della comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro, ulteriori informazioni sul rapporto di lavoro stesso, sulle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori informazioni. Si tratta di novità fortemente impattanti, dal punto di vista operativo, sui datori di lavoro privati e segnatamente su quelli del settore primario, anche in ragione delle caratteristiche del lavoro agricolo (stagionalità, discontinuità, etc.) e della composizione della platea dei lavoratori.
Come noto, infatti, la categoria dei lavoratori agricoli stagionali registra ogni anno il maggior numero di attivazioni di rapporti di lavoro rispetto alle altre categorie di lavoratori, come evidenziato anche nel Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2021 del Ministero del Lavoro.
Inoltre l’entrata in vigore di questi nuovi onerosi adempimenti è prevista nel pieno delle campagne di raccolta, quando si concentra la maggior parte delle attivazioni dei rapporti di lavoro stagionale. Tali circostanze, unitamente alla mancanza di un congruo periodo di tempo per adeguare le procedure informatiche ed organizzative per la gestione di questo nuovo oneroso adempimento, rischiano di esporre le aziende a pesanti sanzioni per questioni di carattere meramente formale rispetto alle quali non hanno avuto il tempo materiale per potersi adeguare. Confagricoltura ha chiesto quindi formalmente al Governo un congruo differimento dell’entrata in vigore di questo nuovo adempimento e l’introduzione di semplificazioni procedurali, ma sembra che il Ministero non abbia alcuna intenzione di accogliere tale richiesta, tra l’altro formulata anche da alcune associazioni non agricole. Qualora le ulteriori informazioni previste dal decreto non siano contenute nel contratto di assunzione o nella copia della comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro, che devono essere consegnate preventivamente rispetto all’inizio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro avrà 7 giorni di tempo (decorrenti dalla data d’instaurazione del rapporto di lavoro) per comunicare per iscritto al lavoratore dette informazioni.