19/06/2020
Con la nota n. 160 del 3 giugno scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 34/2020 (c.d. DL Rilancio). Tra di esse, quella che assume particolare rilevanza riguarda il regime di “acausalità” dei contratti a termine introdotto fino al 30 agosto 2020. L’art. 93 del decreto in commento, infatti, ha previsto la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le causali, come previsto dal D.Lgs n. 81/2015, qualora si intendano prorogare o rinnovare sino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato in corso al 23 febbraio 2020 (si ricorda che tali regole, per espressa previsione del D.Lgs 81/2015, non si applicano ai contratti di lavoro agricolo stagionali).
A tal fine, nella nota dell’Ispettorato è precisato che devono sussistere due condizioni: il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020 (sono così esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo tale data) e il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Viene inoltre ricordato che resta comunque possibile una proroga "acausale" anche oltre il 30 agosto 2020, nel caso in cui la stessa, nel rispetto del D.Lgs n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi. Da segnalare anche il chiarimento dell’Ispettorato sulla modifica introdotta dal D.L. n. 34/2020 circa la validità del DURC, grazie alla quale viene previsto che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservino validità fino al 15 giugno 2020.