19/06/2020
L’art 94 del D.L. 34/2000 (Decreto Rilancio) prevede la possibilità per i lavoratori in Cassa integrazione a zero ore (ovvero con sospensione totale delle ore lavorate), nonché per i percettori di disoccupazione non agricola (NASPI e DIS-COLL) e di reddito di cittadinanza la possibilità di stipulare contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30 giorni, con datori di lavoro del settore agricolo, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. L’Inps, con il messaggio 2423 del 12 giugno scorso, chiarisce che i percettori di reddito di cittadinanza che stipulano con datori di lavoro agricolo contratti a termine nel rispetto delle condizioni sopra indicate, non subiscono la perdita o la riduzione dei benefici previsti e non sono tenuti alla trasmissione del modello “RdC/PdC - com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti. Qualora, però, venga stipulato un’ulteriore contratto a termine (terzo rinnovo) il lavoratore/percettore del reddito di cittadinanza dovrà effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge.